La Tutela degli utenti in materia di diritto d’autore che si legge nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo è contenuta negli art. 23 e 24, che integrano, modificando, il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi e la Legge sul diritto di autore.
In particolare per quanto riguarda la modifica del TU per la fornitura di servizi di media audiovisivi l'intervento mira a Identificare i contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale, sia completamente che parzialmente.
L'identificazione avverrà tramite elementi o segni identificativi, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento.
Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con regolamento dell’AGCOM.
Per quanto invece riguarda la Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le norme modificate.
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Il capo IV dello schema di decreto sull'Intelligenza Artificiale prevede
all'art. 23 "Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale"
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi sono apportate le seguenti modificazioni:
"all’articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola:«tecniche»sono inserite le parole:«, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale,»;
di seguito il testo dell’articolo aggiornato:
Art. 6
Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonché per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
b)dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale).
Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA” ovvero, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento.
Tale identificazione deve essere presente sia all’inizio della trasmissione e all’inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L’inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un’opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo quanto previsto dall’art. 41, per le finalità di cui alla presente disposizione nonché per il successivo art. 42, commi 1, lettera c-bis e 7, lettera c-bis, l’Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codice di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.”;
c)all’articolo42:
1)al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano sia stati, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. »;
2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;»;
di seguito il testo dell’articolo aggiornato
Art. 42 - Misure di tutela
1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.
«c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano sia stati, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. »;
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate.
L'Autorità vigila affinchè i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;
«c-bis) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;»;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinchè gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.
Lo Schema di decreto legislativo approvato dal Governo il 23 aprile 2024 aggiorna l'art. 24 - Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell’ingegno” è aggiunta la seguente: “umano”e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiuntele parole: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;
Ecco il testo aggiornato con le modifiche:
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 ,nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
b)dopo l’articolo 70-sexies è inserito il seguente:
«70-septies. La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;
Per una completa comprensione di riportano gli art. 70 ter e quater.
Art. 70-ter
1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato;
b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo.
Art. 70-quater
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 70-ter.