Speciale Pubblicato il 24/04/2024

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Social Bonus fruibile dall’ente che acquisisce la qualifica di ETS dopo assegnazione bene

di Moroni Avv. Francesca

Chiarimenti Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus



Con nota n. 6647 del 23 aprile 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dall’articolo 81 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal successivo regolamento di attuazione, adottato con il D.I. 23 febbraio 2022, n. 89.

In particolare, si specifica se il possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore debba sussistere al momento della presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione fiscale ovvero al momento antecedente dell’assegnazione del bene oggetto del progetto di recupero.

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Il Social Bonus

La misura del Social bonus, come noto, è disciplinata dall’art. 81 del Codice di Terzo settore (CTS) e prevede un credito d'imposta pari

in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Tali immobili devono essere assegnati ai predetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5 CTS) con modalità non commerciali. 

Il connesso Regolamento di attuazione (adottato con il Decreto Interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89) ha annoverato tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, “il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice” ossia la qualificazione soggettiva dell’istante come ente del Terzo settore (art. 7, comma 1, lett. a Regolamento cit.).

Tale requisito deve sussistere per tutta la durata dell’intervento di recupero del bene, affinché le erogazioni liberali effettuate in favore dell’ente beneficiario possano fruire del credito d’imposta.

In tale direzione, si richiama quanto disposto dall’articolo 13, D.I. n. 89/2022 che appunto prevede, tra le cause di revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi, in favore dei quali è possibile godere dell’agevolazione del credito d’imposta, la perdita del requisito soggettivo di legittimazione richiesto (ovvero la qualifica di ETS ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CTS).

Tale perdita del requisito soggettivo riguarda sia l’ente titolare del progetto sia uno dei suoi eventuali partners.

Social bonus: possesso della qualifica soggettiva di ETS e momento di assegnazione del bene

La nota Ministeriale ribadisce dunque che il possesso della qualificazione soggettiva di cui all’art. 4, comma 1, del CTS da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali è condizione obbligatoria e cogente ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario.

 In tal senso, pertanto, è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus. Inoltre, è obbligatoriamente richiesto che questa perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero.

Di contro, l’assegnazione del bene da parte dell’Amministrazione può essere effettuata antecedentemente alla presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero: si tratta dell’ipotesi in cui il bene sia stato assegnato ad un ente che non abbia ancora perfezionato l’iscrizione al RUNTS e quindi non sia in possesso della qualifica di ETS. 

Il Ministero chiarisce al riguardo che il requisito soggettivo di ente del Terzo settore deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell’istanza di ammissione alla misura del social bonus, mentre non è cogente al momento dell’assegnazione del bene

Un importante chiarimento che consente agli enti non commerciali già precedentemente assegnatari dei beni sopra individuati di poter accedere alla fruizione del Social bonus a seguito di valutazione sulla possibile iscrizione al RUNTS. 



TAG: Terzo Settore e non profit