Il D.Lgs. 14/6/2024, n. 87, ha riformato le sanzioni tributarie intervenendo in materia penale relativamente al mancato versamento dei tributi, al piano di pagamento dei debiti, prevedendo anche la non punibilità degli omessi versamenti delle ritenute e dell’IVA.
Le norme decorrono dal giorno 29.6.2024, a differenza delle sanzioni amministrative che trovano applicazione per le violazione commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5).
Segue la terza parte dello speciale dedicato al c.d. Decreto sanzioni tributarie, che affronterà i seguenti punti:
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Nel caso in cui uno stesso fatto è rilevante penalmente ed è punito con una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
In ogni caso, permane, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato. Resta ferma la responsabilità degli enti e delle società secondo quanto è previsto dal comma 2-bis dell’art. 19.
Resta invariato il testo del comma 1 dell’art. 20 per cui “il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Tuttavia, è inserito il nuovo comma 1-bis secondo cui “le sentenza rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi esercitato”.
L’ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte che sono oggetto di notizia di reato (comma 1).
Queste sanzioni non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 19, comma 2, “salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto”.
Resta fermo quanto è previsto dai successivi articoli 21-bis e 21-ter.
I termini previsti per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente, operazione cui provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi (comma 2).
Tale disciplina si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società qualora nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nuovo comma 2-bis).
Se è irrogata un’unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, secondo quanto è previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e se soltanto alcune delle stesse sono penalmente rilevanti, il comma 2 opera limitatamente per la parte di sanzione che eccede quella che sarebbe applicabile in relazione alle violazioni che non sono penalmente rilevanti.
L’art. 21-bis, del tutto nuovo, prevede:
Quanto sopra trova applicazione limitatamente alle ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero bei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
In base al nuovo art. 21-ter, se per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
Il pubblico ministero informa la direzione provinciale competente dell’Agenzia delle entrate dando notizia dell’avvio dell’azione penale per i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 (art. 129, comma 3-quater, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
L’Agenzia delle entrate, quando riceve la comunicazione dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, risponde senza ritardo e trasmette, anche al competente comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria ai sensi dell’art. 51, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA e dell’art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi
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