Speciale Pubblicato il 25/04/2024

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I reati fiscali nel decreto sanzioni tributarie – parte 3

di Mogorovich Dott. Sergio

Riforma fiscale e Schema di Decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (terza parte speciale)



Lo schema di D.Lgs. di riforma delle sanzioni tributarie interviene anche in materia di sanzioni penali aventi per oggetto il versamento dei tributi e il piano di pagamento dei debiti, prevedendo anche la non punibilità degli omessi versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Segue la terza parte dello speciale dedicato al c.d. Decreto sanzioni tributarie, che affronterà i seguenti punti:

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I reati fiscali: il principio di specialità (art. 19)

Quando uno stesso fatto è rilevante penalmente ed è punito con una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.

Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

I reati fiscali: i rapporti tra procedimento penale e processo tributario (art. 20)

Resta invariato il testo del comma 1 dell’art. 20 per cui “il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione". 

Tuttavia, è inserito il nuovo comma 1-bis secondo cui “le sentenza rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi esercitato”.

I reati fiscali: le sanzioni amministrative per violazioni ritenute penalmente rilevanti (art. 21)

L’ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato (comma 1).

Queste sanzioni non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale è definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

Resta fermo quanto è previsto dai successivi articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente, operazione cui provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi (comma 2). 

Tale disciplina si applica  anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società qualora nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nuovo comma 2-bis).

Se è irrogata un’unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, secondo quanto è previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, il comma 2 opera soltanto per la parte di sanzione che eccede quella che sarebbe applicabile in relazione alle violazioni che non sono penalmente rilevanti.

I reati fiscali: efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione (art. 21-bis)

L’art. 21-bis, del tutto nuovo, prevede:

Quanto sopra trova applicazione limitatamente alle ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero bei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

I reati fiscali: l’applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (art. 21-ter)

In base al nuovo art. 21-ter, se per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

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TAG: Riforma fiscale 2023-2024 Versamenti delle Imposte