Lo schema di D.Lgs. di riforma delle sanzioni tributarie interviene anche in materia di sanzioni penali aventi per oggetto il versamento dei tributi e il piano di pagamento dei debiti, prevedendo anche la non punibilità degli omessi versamenti delle ritenute e dell’IVA.
Di seguito la prima parte dello speciale dedicato al c.d. Decreto sanzioni tributarie.
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L’applicazione delle norme penali in materia tributaria è disciplinata dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. All’art. 1 vengono arricchite le definizioni con l’aggiunta delle lettere g-quater) e g-quinquies) specificando i concetti di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”.
Va ricordato che, limitatamente all’ambito amministrativo delle sanzioni, gli artt. 3 e 29 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabiliscono che:
Termini lessicali (art.1)
Definizione | Contenuto della definizione |
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (lett.a) | fatture o altri documenti con rilievo probatorio analogo a fini fiscali:
|
elementi attivi o passivi (lett.b) | componenti espresse in cifra che concorrono (in senso positivo o negativo) a determinare il reddito o la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; |
dichiarazione (lett.c) | comprende anche la dichiarazione presentata in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o chi sostituto d’imposta; |
fine di evadere le imposte e fine di consentire a terzi l’evasione (lett.d) |
|
imposta evasa (lett. f) | differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione) al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; |
soglia di punibilità riferita all’imposta evasa (lett.g) | è estesa anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito d’imposta esposto nella dichiarazione; |
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (lett.g-bis) | operazioni apparenti diverse da quelle di cui all’art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con volontà di non realizzarle o riferirle a soggetti fittiziamente interposti; |
mezzi fraudolenti (lett. g-ter) | condotte artificiose attive nonché omissive in violazione di specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione di realtà; |
crediti non spettanti (lett. g-quater) | sono crediti diversi da quelli previsti dalla lett. g-quinquies), fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità; sono crediti non spettanti anche i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli friuiti in misura superiore a quella prevista; si considerano spettanti, tuttavia, i crediti fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza; |
crediti inesistenti (lett. g-quinquies) | sono crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi. |
Secondo l’art. 10-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il termine 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (e non più “entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta”), le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione che è stata rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta.
Secondo la nuova versione, permane l’aspetto punitivo ma – ed ecco la novità – con la puntualizzazione “sempre che:
Il presupposto di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA è rappresentato dal mancato versamento dell’IVA per un importo superiore a € 250.000 per ciascun periodo di imposta entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (e non più entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo).
Secondo la nuova versione, la norma si applica “sempre che:
Il reato di omesso versamento si consuma non con un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste ma è necessario che l’omissione del versamento si protragga fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Se nel periodo d’imposta il contribuente ha effettuato più compensazioni per importi complessivamente inferiori alla soglia, secondo la Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, “il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione sia superiore al limite previsto”.
La violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Si ravvisa l’indebita compensazione dei crediti (art. 10-quarter) per l’ utilizzazione in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di crediti non spettanti per un importo superiore a € 50.000 nel corso del periodo d’imposta.
La violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nei confronti di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000. La violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Secondo il nuovo comma 2-bis, la punibilità è esclusa “quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".
Il reato di omesso versamento si consuma non con un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste ma è necessario che l’omissione del versamento si protragga per l’intero periodo d’imposta. Se nel periodo d’imposta il contribuente ha effettuato più compensazioni per importi complessivamente inferiori il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione sia superiore al limite previsto dall’art. 10-quater.
Lo schema di D.Lgs. modifica la rubrica in “sequestro e confisca”.
Viene mantenuto il testo del comma 1.
L’attuale comma 2 recita: ““Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.c. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ne ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto”.
La nuova versione prevede che, fatta eccezione per il caso concreto di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, che sia desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, nonché tenuto conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante procedure conciliative o di accertamento con adesione ma a condizione che l’interessato risulti in regola con il piano di pagamento.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. La confisca è disposta sempre nel caso di mancato versamento.
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