Speciale Pubblicato il 22/04/2024

Tempo di lettura: 5 minuti

Potenziale elusività della partecipazione indiretta del socio professionista

di Dott.ssa Roberta Braga

Potenziale elusività della partecipazione indiretta del socio professionista tramite persona giuridica a una società tra professionisti (STP)



Una società può partecipare nella veste di socio per finalità di investimento a una sola società tra professionisti (STP), nel rispetto della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tuttavia, andrebbero evitate le situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista per il tramite di una persona giuridica alla stessa STP possa essere realizzata con finalità elusive. 

Così ha ribadito ancora una volta il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) con il recente Pronto Ordini del 13 marzo 2024, n. 11.

In aggiunta il CNDCEC, con il Pronto Ordini del 6 marzo 2024, ha chiarito espressamente che il timbro sigillo professionale non è utilizzabile da una STP, stante l'obbligo della personalità dell'esecuzione dell’incarico professionale da parte del socio professionista.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Società tra professionisti: onorabilità e incompatibilità del socio non professionista della stp

Secondo il dettato normativo in vigore, il socio non professionista di una STP può essere un soggetto differente dalla persona fisica (ad esempio, s.r.l.).

Ex art. 6, comma 5, del D.M. n. 34/2013, la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica va effettuata nei confronti dei legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP.

Le disposizioni previste in tema di incompatibilità dall’art. 6 del D.M. n. 34/2013 sono applicabili anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

In sostanza, il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

In aggiunta, costituisce requisito di onorabilità ai sensi di quanto sopra stabilito, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Società tra professionisti: controlli a carico dell’ordine di appartenenza

L’art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013 prevede che il Consiglio dell'Ordine, in sede di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, è tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. n. 34/2013, nonché se sussistono le condizioni previste dall’art. 10 della Legge n. 183/2011.

Il controllo dell’Ordine deve incentrarsi, tra l’altro, anche sulla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità dei soci nella STP, fermo restando che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell’Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

In ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Società tra professionisti: divieto di partecipazione a più società tra professionisti

Qualunque socio della STP (professionista o non professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP ai sensi della prescrizione contenuta nell’art. 10, comma 6, della Legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 34/2013.

Infine, possono essere soci della STP anche soggetti diversi dalla persona fisica, purché si tratti di società che non siano a loro volta STP (CNDCEC, Pronto ordini n. 169/2018).

La compagine sociale di una STP partecipata da una s.r.l., i cui soci e amministratori sono anche professionisti soci della STP va regolarizzata in quanto, seppur indirettamente, potrebbe eludere la norma che vieta la partecipazione societaria tramite interposta persona (art. 10, comma 6, della L. n. 183/2011), secondo quanto ha chiarito il CNDCEC, con il Pronto ordini n. 31/2022.

Con il recente Pronto Ordini n. 11/2024, viene ribadito che, anche se è consentito a una società partecipare nella veste di socio per finalità di investimento a una sola STP, nel rispetto della normativa, occorrerebbe evitare che la partecipazione indiretta del socio professionista per il tramite di una persona giuridica alla stessa STP sia realizzata con finalità elusive (ad esempio, in materia di contributi previdenziali).

Società tra professionisti: uso strettamente personale del sigillo professionale

Il CNDCEC ha adottato il timbro-sigillo professionale identificativo degli atti redatti dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nello svolgimento dell'attività professionale e ne ha disciplinato l'utilizzo con il regolamento approvato in data 1° ottobre 2008, in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 5, comma 4, del Codice deontologico della professione. 

Tale timbro-sigillo identifica l'iscritto all'albo che lo detiene e può essere apposto soltanto congiuntamente alla propria firma e sugli atti che qualificano l'attività professionale.

Oltre all'ordine di appartenenza, vanno riportati il nome e cognome, il titolo professionale dell’iscritto e il numero di iscrizione all'albo.

Ne deriva che l'uso del sigillo è legato strettamente alla persona che redige e sottoscrive gli atti senza alcun riferimento all'organizzazione professionale di appartenenza.

Società tra professionisti: personalità del conferimento dell’incarico alla stp

Qualora sia conferito l'incarico alla società tra professionisti, vige l'obbligo della personalità dell'esecuzione della prestazione professionale da parte del socio professionista.

Ne consegue che il timbro-sigillo non può essere utilizzato dalla STP.

Scheda di sintesi sulle Società tra professionisti

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LA DEFINIZIONE DI STP

CHI SONO I SOCI PROFESSIONISTI

CHI SONO I SOCI NON PROFESSIONISTI 

L’ATTIVITA’ DELLA STP

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TENUTO DALL'ORDINE PROFESSIONALE

LA PERSONALITA’ DELL’INCARICO

- Legge n. 183/2011

- D.M. n. 34/2013

E’ costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile e le condizioni previste dall’art. 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011.

L’atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Sono i soli professionisti iscritti a ordini o collegi anche in differenti sezioni e i cittadini Stati membri Unione europea che sono in possesso del titolo di studio abilitante.

Sono i soci per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

La società tra professionisti può essere costituita per l’esercizio di un’unica attività professionale (STP monodisciplinare) o per l'esercizio di più attività professionali (STP multidisciplinare).

La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo/del registro tenuto presso l'ordine/il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Il conferimento dell'incarico è diretto alla società, mentre la sua esecuzione è demandata al singolo professionista.



TAG: Società tra professionisti