Speciale Pubblicato il 19/04/2024

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Contraddittorio preventivo: ultime novita' e rinvii

di Avv. Matteo Rizzardi

Il contraddittorio preventivo attende l'emanazione di un decreto e gli Uffici nell'attesa sono autorizzati a rinviarne l'applicazione



Com’è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 219/2023, sono numerose ed importanti le novità apportate al c.d. “Statuto del Contribuente” (Legge 212/2000).

Tra queste, quella che “dovrebbe” dare il via ad un nuovo (parziale) rapporto con il fisco, lato contenzioso, è il c.d. “contraddittorio preventivo

Nel novellato art. 6 bis dello Statuto, infatti, viene chiaramente statuito che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.”

In estrema sintesi, restano escluse da tale novità solo gli atti c.s. “automatizzati” quindi quegli atti che derivano da un processo automatizzato di formazione o di controllo formale della dichiarazione dei redditi.

Tra di essi,  si ritiene possano anche includersi i provvedimenti di finanza locale e, pertanto,  gli avvisi di accertamento TARI oppure  gli avvisi di accertamento IMU per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta.

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Iter del contraddittorio preventivo

La norma prevede che debba essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema dell’atto impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta dello stesso, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Prima della scadenza del termine sopra citato, l’Ufficio non potrà emettere alcun atto definitivo e ciò a pena di annullabilità dell’atto medesimo.

Orbene, al fine di dare compiutezza alla riforma citata, l’Amministrazione finanziaria, con propria informative interne,  ha iniziato ad istruire gli Uffici periferici.

Ma andiamo con ordine : con Atto di indirizzo del 29 Febbraio scorso, l'Amministrazione specifica che il contraddittorio preventivo è sostanzialmente autoapplicativo solo nei casi in cui la stessa possa offrire una adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione, confortando altresì gli Uffici sul fatto che la stringente disciplina generale dell’istituto del contraddittorio, contenuta nell’articolo 6-bis comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente,  non sembra volersi sostituire a quella che già da tempo regola l’esercizio del contraddittorio

Alla luce di ciò, il documento di prassi chiosa affermando che “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”. 

In buona sostanza, con tale enunciazione, il MEF ha operato una sorta di dietro front rispetto alla volontà inziale di dare immediata attuazione alla disciplina di nuova introduzione.

Conseguenze della mancanza dell'emanazione del Decreto Ministeriale

Ciò ha comportato il fatto che, nei confronti di quelle fattispecie pur rientranti nel perimetro applicativo del contraddittorio preventivo, i Contribuenti si sono visti assoggettati ad una sorta di “non luogo a procedere” in quanto, in forza appunto di tale atto di indirizzo operativo, per l’Amministrazione finanziaria, ad oggi, andrebbe effettuato una sorta di congelamento dell’articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente fino al 30.04 p.v. in particolare laddove siano imminenti i termini di decadenza dell’accertamento con conseguente notifica dell’atto impositivo.

In altri casi, quindi laddove non sono imminenti i termini di decadenza dell’azione di accertamento, la prassi degli Uffici parrebbe essere quella di attendere comunque sessanta giorni dalla consegna dello schema di atto impositivo prima di formalizzare la propria soluzione.  

Tale impostazione ,almeno in parte,  è figlia dell’assenza del Decreto Ministeriale che dovrà stabilire, in modo definitivo e certo,  gli atti ai quali la nuova procedura di contraddittorio preventivo non sia applicabile.

Tuttavia risulta chiaro che, una siffatta interpretazione restrittiva, impedisce di dare effettività al dettato normativo in vigore già dal 18 Gennaio scorso!

Al fine di porre un minimo di ordine a tale scenario poco confortante, almeno sotto il profilo della certezza del diritto, è intervenuto recentemente l’articolo 7 del Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 , il quale ha espressamente statuito che sono esclusi dal nuovo contraddittorio preventivo tutti gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e quelli preceduti da un invito ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

Per tali atti,  pertanto, continueranno ad applicarsi le disposizioni già in vigore.

Si pensi alle fattispecie di abuso del diritto e ad altre fattispecie già presenti (vedasi sul punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 17E del 22/06/2020)

Non solo ma per salvaguardare l’azione di quegli Uffici che, nel frattempo, si fossero già adeguati al nuovo contraddittorio, la medesima disposizione di legge ha previsto che “qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della  presente   disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con  riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei  termini  di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.”

Ciò ,quindi, comporta il fatto che se la scadenza del termine comunque assegnato è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine, ovvero quello di decadenza del potere di accertamento, è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Da una parte c’è di che essere parzialmente soddisfatti in quanto, in modo tempestivo, il legislatore è perlomeno intervenuto al fine di chiarire alcune situazioni che rischiavano di alimentare possibili futuri contenziosi in ordine alla posizione inerme che l’Amministrazione finanziaria avesse deciso di adottare circa la nuova formulazione dello Statuto (comportamento “suggerito dal MEF nell’atto di indirizzo citato)

Dall’altra, purtroppo, non si può non sottolineare il fatto di assistere, sempre più di frequente, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a interventi a “gamba tesa” tramite circolari o istruzioni interne che , da un lato, creano ulteriore confusione in un sistema tributario che nel nostro Paese non brilla certo per chiarezza e certezza normativa (e ciò a scapito del Contribuente e degli operatori fiscali)e , dall’altra, fanno trapelare la volontà del Mef di voler avocare a sé funzioni di integrazione legislativa che certamente non gli competono .



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