Speciale Pubblicato il 12/04/2024

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Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

di Dott. Francesco Verini

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso



L’attuale politica fiscale è sempre più orientata a svolgere un’attività di “compliance” con il contribuente, cioè ad ascoltare e ad esaminare ciò che il contribuente comunica; inoltre siamo in una fase in cui gli adempimenti fiscali potranno sempre più essere svolti on line dal contribuente (ad iniziare dalle dichiarazioni dei redditi per arrivare alla dichiarazione di successione). Si è capito, cioè, che, se si vogliono raggiungere gli obiettivi di politica fiscale, è necessario che, sia il contribuente, con le sue necessità, che l’ufficio, dialoghino mettendo al centro la comunicazione sugli adempimenti tributari. 

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Autotutela obbligatoria e facoltativa

 Autotutela, d’altronde, significa capacità di auto tutelarsi, cioè, tutelarsi da sé. L’autotutela è, a questo punto, del contribuente ma anche dell’ufficio in un dialogo costruttivo.

Lo strumento autotutela è uno strumento deflattivo e stragiudiziale che consente, se correttamente utilizzato, di ridurre il contenzioso tributario e di raggiungere le eque e giuste entrate tributarie.

L’autotutela è stata per questi motivi, di recente, modificata e regolamentata, in maniera più ampia, per legge (D. Lgs. n.219 del 30/12/2023 che ha modificato lo Statuto del Contribuente dal 18/01/2024). 

È divenuta obbligatoria per l’ufficio, nei casi di errori evidenti, come l’errore di calcolo o di persona (art. 10 quater, della D. Lgs. 20 dicembre 2023 n.219, intitolato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”); essa nasce dalla necessità di evitare un contenzioso tributario “inutile” o “inesistente” in quanto la richiesta dell’ufficio è infondata, “ab origine”. 

La nuova normativa regolamenta anche l’autotutela facoltativa, (art.10 quinquies del D. Lgs.n.219/2023 - “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”) per correggere tutti gli altri errori di valutazione e di elaborazione commessi dall’ufficio, cioè per altre fattispecie “onnicomprensive” oggetto del potere impositivo, non rientranti nella elencazione dei casi di autotutela obbligatoria, prima di intraprendere un contenzioso. Il contribuente, da parte sua, può, rectius deve per “autotutelarsi”, effettuare una comunicazione nel suo interesse, in entrambe le fattispecie, autotutela obbligatoria e facoltativa, se l’ufficio non provvede e se vuole evitare il contenzioso. 

È chiaro che, in entrambe le situazioni, l’autotutela, correttamente utilizzata, fondata e provata su avvenimenti reali o su errori commessi e che si vogliono correggere, conviene sempre in termini di efficacia, efficienza e temporalità degli adempimenti. 

È importante, infatti, alla luce della recente normativa considerare i limiti ed i casi in cui è applicabile, l’autotutela obbligatoria e quando attivare l’autotutela facoltativa considerando che non è prevista nella normativa l’autotutela sostitutiva, ovvero la sostituzione dell’atto impositivo, nei termini di decadenza, e bisogna richiamarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. 

L’autotutela offre strumenti operativi all’ufficio ed al contribuente, in riferimento alle varie fasi da seguire affinché gli atti tributari siano correttamente emessi dall’ufficio, gli adempimenti tributari risultino correttamente svolti dal contribuente e non sia necessario ricorrere al giudice tributario. 

Ciò comporta che “la giustizia tributaria” si applichi in economia di tempo e di costi che sicuramente incidono nel bilancio del contribuente e dello Stato.



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