La bozza di d.lgs. sulla riforma della riscossione accelera i tempi per operare il recupero dei tributi minori che l’Agenzia delle entrate amministra equiparando la loro procedura in maniera analoga a quanto è previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA.
Più in particolare la riscuotibilità a mezzo ruolo viene sostituita con il concetto di “atto immediatamente esecutivo” che prescinde dalla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, atto successivo alla formazione del ruolo.
In pratica, l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate, con il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovrà contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi indicati.
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Tuttavia, sussiste la particolarità dei casi di liquidazione automatica e di controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, in materia, rispettivamente, di imposte sui redditi e di IVA.
Come regola generale, nell’atto impositivo, sarà presente l’invito ad eseguire il pagamento entro il termine di 30 giorni, della somma dovuta a titolo provvisorio nel caso di ricorso e l’avvertimento che nel caso di inerzia entro il 30° giorno successivo alla scadenza, la riscossione sarà affidata all’Agenzia delle entrate-riscossione che provvederà anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Dopo che l’atto impositivo sarà ricevuto, la cartella di pagamento non verrà notificata ma l’Agenzia delle entrate-riscossione dovrà comunicare, con raccomandata semplice o posta elettronica, l’”avviso di presa in carico”, senza dover rispettare alcun termine, per cui la somma dovuta avrà l’aggravio degli interessi di mora.
Inoltre, saranno attivabili le misure relative all’esecuzione forzata, cioè le azioni cautelari (l’ipoteca e il fermo amministrativo, di cui, rispettivamente agli artt. 77 e 86 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, nonché il sequestro) e le azioni conservative (azione surrogatoria e azione revocatoria di cui agli artt. 2900 e 2901 c.c.), oltre ad altre azioni previste per tutelare il creditore.
L’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento in carico.
Va tenuto presente che la sospensione non opera nel caso di accertamenti divenuti definitivi, anche a seguito di giudicato, nonché nel caso di decadenza dalla rateazione che eventualmente è stata concessa dall’agente della riscossione e nell’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione: in pratica, l’agente della riscossione, non deve comunicare l’avviso di presa in carico, non deve rispettare il termine di 30 giorni e può dare corso immediatamente all’esecuzione forzata.
Gli atti che diventano immediatamente esecutivi sono i seguenti: