L'atteso primo concorso per la nuova magistratura tributaria, già autorizzato dalla delibera del Consiglio della giustizia tributaria dell11.10.2023, è un importante step nel processo di riforma della magistratura, parte integrante del più ampio PNRR, che segna un momento significativo di trasformazione e di adattamento alle sfide future, garantendo al tempo stesso la promozione di un sistema giuridico più efficiente e rispondente alle esigenze di cittadini e imprese.
Il decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, introduce modifiche significative alle prove di concorso.
Queste modifiche si basano sull'ultimo accordo con il Consiglio della giustizia tributaria e sulla delibera del 11 ottobre 2023, riformulando in maniera sostanziale il processo di selezione come delineato nel dettaglio del nuovo articolo 18.(vedi i dettagli nel prossimo paragrafo)
Va ricordato che il Decreto Legge 19-2024, stabilisce anche che il bando di concorso debba essere indetto entro 30 giorni dalla sua conversione in legge, la quale deve avvenire entro il 1° maggio 2024. Il bando dovrà essere emanato dunque al massimo entro il 1 giugno 2024.
Sulle procedure di selezione , che rappresentano un importante passo avanti nel contesto della giustizia tributaria italiana, pubblichiamo l'approfondimento dell'avvocato Maurizio Villani, patrocinante in Cassazione che propone alcuni principi per le corrette modalità di formulazione e risposte dei quesiti della prova preselettiva per un regolare ed equo svolgimento concorsuale.
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Con la nascita della Quinta Magistratura Tributaria (Legge n. 130/2022), giustamente il legislatore ha previsto il concorso pubblico per la nomina (art. 106, primo comma, della Costituzione).
Infatti, la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami bandito in relazione ai posti vacanti ed a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento (art. 4 L. cit).
Il concorso per esami consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
L’art. 24 del decreto legge n. 19 del 02 marzo 2024 ha modificato la procedura concorsuale stabilendo:
a) i giudici tributari onorari attuali, per i quali, però, non si applica più la riserva di posti;
b) i magistrati togati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80 per cento, in base all’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992;
Nella prova preselettiva :
A) innanzitutto, non si deve assolutamente tenere conto:
1) delle circolari, delle risoluzioni e degli atti dell’Amministrazione finanziaria, che dettano interpretazioni unilaterali, non vincolanti per i giudici (Cassazione n. 5799/2000), che spesso le ignorano o le criticano (come, per esempio, ultimamente, in tema di donazioni indirette, ha fatto la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza n. 7442/2024, che ha criticato la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E dell’11 agosto 2015 perché “imprecisa e incompleta”);
2) delle varie interpretazioni della dottrina, soprattutto in una materia difficile, complessa e mutevole come quella tributaria;
3) della giurisprudenza di merito, spesso contrastante e censurata più volte dalla Corte di Cassazione;
4) delle sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione a sezione semplice, perché su molte questioni problematiche c’è un insanabile contrasto giurisprudenziale da rimettere alle Sezioni Unite (come, per esempio, ultimamente, in tema di autotutela sostitutiva gli orientamenti contraddittori della giurisprudenza di legittimità esigono l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere alcune questioni sollevate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33665/2023, per stabilire se l’esercizio dell’autotutela presupponga l’esistenza di soli vizi formali dell’atto impositivo e non anche di vizi di natura sostanziale).
B) Nella formulazione dei quesiti si deve indicare sempre la data della fattispecie, perché spesso le norme tributarie nel corso degli anni sono abrogate, modificate o istituite ex novo, con possibilità di diverse risposte ai quesiti.
Pensiamo, per esempio, a quanto è successo nella normativa del Superbonus 110%, modificata 34 volte in meno di quattro anni (da ultimo, con il Decreto Legge n. 39/2024), con 21 adempimenti diversi.
Nella mutevole e caotica normativa fiscale, bisogna sempre tener conto dell’istituto giuridico nella versione applicabile “ratione temporis” (come, per esempio, nella questione giuridica in tema di operazioni inesistenti (art. 21, comma 7, DPR n. 633/72), ha precisato “ratione temporis” la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con l’ordinanza n. 5660/2024).
Infatti, al quesito si deve dare una sola risposta esatta e non devono essere presenti alternative di risposte totalmente valide.
C) In definitiva, a parere dello scrivente, bisogna tenere conto esclusivamente:
1) della legge “ratione temporis”;
2) degli ultimi principi di diritto fissati definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Si citano, per esempio, le seguenti sentenze definitive della Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
- n. 40547/2021, in tema di scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni;
- n. 18298/2021, in tema di pendenza del giudizio per una cartella esattoriale notificata come primo atto;
- n. 1394/2022, in tema di conflitto di giurisdizione;
- n. 11287/2023, in tema di fallimento;
- n. 8500/2021, in tema di costi pluriennali;
- n. 28709/2020, in tema di “beneficium excussionis”.
In conclusione, la giurisprudenza amministrativa, che ha affrontato l’argomento, ha stabilito i seguenti corretti principi di diritto.
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