Il d.lgs. 29.7.2024, n. 110, ha riformato l’attività dell’agente della riscossione attribuendo all’Agenzia delle entrate-riscossione le funzioni di (art. 2):
A queste funzioni va aggiunto il discarico dei crediti.
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A decorrere dall’1.1.2025, le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione che non sono riscosse entro il 31.12. del quinto anno successivo all’operazione di affidamento sono oggetto di discarico, secondo quanto è previsto con d.m. (art. 3);
Dall’1.1.2025, la comunicazione di discarico è anticipata per le quote relative alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o se mediante l’accesso effettuato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, è constatata l’assenza di beni aggredibili del debitore o in assenza di nuovi beni rispetto ai quali nei due anni precedenti è stata esaurita l’attività di recupero con esito infruttuoso, anche parzialmente.
Il discarico automatico è escluso temporaneamente per le quote che sono state affidate per le quali (art. 4):
a) al 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento sono presenti le seguenti situazioni:
b) tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno successivo sono presenti le seguenti situazioni:
Tali quote sono oggetto di discarico automatico al 31.12 del quinto anno successivo:
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Il termine di decorrenza della prescrizione del credito è computato dalla data in cui è stato notificato l’ultimo atto anteriore alla data del discarico automatico (art. 5).
Fino alla prescrizione del credito, la riscossione coattiva delle somme può:
a) essere gestita direttamente dall’ente creditore;
b) essere affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446) individuati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) essere riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione alle condizioni di servizio pubblicate sul suo sito istituzionale.
In tale ultima ipotesi, le azioni di recupero sono suffragate dalla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali e patrimoniali ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
Previamente all’azione di recupero, ove previsto, va notificato l’avviso di intimazione di cui al successivo art. 50 e, se al termine del biennio pendono ancora procedure esecutive o concorsuali o sono in corso pagamenti che derivano dalla conclusione degli accordi previsti dal d.lgs. 12.1.2019, n. 14, oppure dilazioni di pagamento di cui al citato art. 19 o dall’adesione a istituti agevolativi previsti per legge, l’Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a svolgere le attività e i compiti di competenza fino all’estinzione di tali procedure e all’incasso delle somme pagate dal debitore, anche in forma dilazionata. Le somme che sono state riaffidate e che non sono state riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
Nel caso di discarico anticipato e comunque fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, sempre che il credito non si sia prescritto, l’ente creditore può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-riscossione segnalando i nuovi elementi reddituali o patrimoniali del debitore di cui ha avuto conoscenza. Se la riscossione si rileva infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si procede il 31.12 del quinto anno successivo a quello del riaffidamento
L’art. 7 del d.lgs. 110/2024 prevede l’istituzione di una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate e sentiti gli enti previdenziali, ha il compito di proporre le possibili soluzioni, da attuare mediante decreti legislativi, per operare il discarico, in tutto o in parte, del magazzino dei crediti entro:
Inoltre:
Il trattamento delle quote non riscosse per le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art16 del regolamento UE 2015/1589 | Per tale ambito non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1 (discarico automatico), nell’art. 4 (differimento del discarico automatico) e nell’art. 7 (discarico del magazzino per i carichi affidati dal 2010 al 2024). |
somme affidate dall' 1.1.2025 | Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dall’1.1.2025, possono essere sottoposte a verifica dall’ente a partire dal 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore. Le quote non riscosse che non sono state sottoposte alla verifica entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello di affidamento sono oggetto di discarico a tale ultima data. |
somme affidate dall'1.1.2000 al 31.12.2024 | Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dall’1.1.2000 al 31.12.2024, possono essere sottoposte a verifica dall’ente entro il 31.12.2031. La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore. Le quote che non sono state verificate entro il 31.12.2033 sono discaricate a tale data |
Il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, può chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forma rateale.
Su semplice richiesta, se il debito è di importo pari o inferiore a € 120.000,compreso in ciascuna richiesta di dilazione, la ripartizione del pagamento è concessa fino ad un massimo:
Se è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione con le seguenti modalità:
a) per le somme di importo superiore a € 120.000, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a € 120.000:
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente:
Sono invariate le modalità previste per le richieste di rateazione presentate entro il 31.12.2024.
Secondo il nuovo art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Il beneficio è riconosciuto dalla data di versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione che è stato ottenuto dal debitore principale.
L’agente della riscossione ne dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria avanzata da debitore principale indicando il numero delle rate e la durata del piano di rateazione
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È riscritto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ribadendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”.
Tuttavia, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione se il debitore dimostra in giudizio che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio nei seguenti casi:
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A decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’annunciato regolamento sono operanti le seguenti modifiche all’art, 28-ter del d.p.r. n. 602:
Il contenuto dell’art. 28-ter è esteso anche ai rimborsi delle imposte indirette.
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