L’Agenzia, con la C.M. 34/E/2022, non tratta in alcun modo il tema del trust testamentario. La casistica è stata, tuttavia, affrontata con la risposta all’interpello n. 371 del 10 settembre 2019.
Va ricordato che per “trust testamentario” si intende un trust che nasce attraverso un testamento e non, come accade nella maggior parte dei casi, mediante un atto inter vivos.
La conseguenza è che il trust testamentario prende vita nel momento in cui viene a mancare il disponente. Proprio quando gli eredi si ritrovano dal notaio per la lettura del testamento, gli stessi scoprono che il de cuius ha istituito un trust con cui affida il patrimonio, o una parte, ad un trustee individuando i beneficiari.
È appena il caso di sottolineare come il trust testamentario possa presentare profili di criticità sia in quanto potrebbe generare lesioni di legittima, sia in quanto il trust verrebbe istituito proprio nel momento in cui il disponente viene a mancare e quindi senza la possibilità nemmeno di verificare se il trustee ed il guardiano accettano l’incarico.
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Dalla lettura del citato interpello apprendiamo che un soggetto residente in Australia, istituiva un trust testamentario dove nominava un trustee soggetto terzo e beneficiaria la nipote, figlia della sorella. Nel trust confluivano un appartamento di categoria A/2 e titoli bancari.
Nel caso di specie, il trustee chiedeva come tassare il trasferimento di beni al trust testamentario istituito dal de cuius australiano. L’immobile e gli investimenti mobiliari erano pertanto intestati ad un soggetto non residente.
Il trustee chiede all’Agenzia se sia possibile tassare il trasferimento dell’immobile dal de cuius al trust mediante il pagamento di imposta fissa (imposta di successione ipotecarie e catastali euro 200,00 ciascuna) e i titoli in esenzione da imposta.
La risposta dell’Agenzia si pone assolutamente in linea con i suoi documenti di prassi e segnatamente la C.M. 48/E/2007 e la C.M. 3/E/2008. Viene ribadito, coerentemente con il proprio orientamento dell’epoca, che il trust rientra tra i vincoli di destinazione e, in quanto tale, al conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
L’imposta di donazione è pertanto dovuta in sede di costituzione del trust, ossia alla morte del disponente. Poiché, nel caso di specie, il beneficiario finale del patrimonio costituito nel trust è la nipote del de cuius, risulta applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia (art. 2, co. 48, lett. b), D.L. 262/2006). L’imposta di successione va applicata con riferimento ai beni situati in Italia ed indicati nell’art. 2 del TUS (principio di territorialità).
Essendo il de cuius residente in Australia al momento della sua morte, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano. L’Agenzia rileva che anche i titoli bancari conferiti nel trust vanno assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che in relazione all’appartamento sito in Italia, si applicano le imposte ipotecaria e catastale proporzionali (2% e 1%). La risposta appare coerente con la risposta all’interpello n. 310 del 24 luglio 2019 dove è stato affrontato il caso della donazione da un soggetto estero a un soggetto italiano in relazione a beni situati in Italia.
L’Ufficio ha confermato che la casistica è soggetta ad imposta di donazione in Italia in quanto, ai fini dell’imposta sulle donazioni, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso in Italia, gli atti formati all’estero aventi a oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio italiano:
Il tutto, tuttavia, sul presupposto che la tesi dell’Agenzia in merito al fatto che l’imposta di donazione sia dovuta nella fase iniziale di costituzione del vincolo sia accettabile. Questo intervento di prassi non può più essere ritenuto attuale in quanto anteriore al mutamento di orientamento che l’Agenzia ha manifestato a partire dalla risposta ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, poi sfociato nella bozza di circolare dell’11 agosto 2021 e nella C.M. 34/E/2022.
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Più recentemente la questione è stata analizzata dall’Agenzia Entrate nella risp. 90 del 12 aprile 2024. Invero viene erroneamente citato il trust testamentario nel titolo della risposta. La casisti[1]ca affrontata è però diversa. Il termine trust “testamentario” dovrebbe indicare il trust istituito dal disponente attraverso il proprio atto mortis causa. Nel caso dell’interpello 90/2024, invece, la disponente aveva già istituito un trust in passato e ora, con testamento, trasferiva dei beni al trust individuandolo quale erede. La questione sollevata nell’interpello è relativa al momento in cui risulta dovuta l’imposta di donazione. Ebbene l’Agenzia conferma l’orientamento espresso nella C.M. 34/E/2022 tassando il passaggio di beni dal trustee ai beneficiari e non, invece, il momento in cui il trust ha ricevuto i beni alla morte della disponente. La risposta dell’Ufficio, condivisibile o meno che sia, consente sicuramente un interessante differimento della tassazione. Sicuramente aumenteranno i casi dei soggetti che nomineranno erede il proprio trust.
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