Le istruzioni della cartella di pagamento sono state aggiornate con il Provvedimento n.33980 del 9.2.2024 per effetto delle modifiche che sono state apportate alla disciplina del processo tributario con il d.lgs. 30.12.2023, n. 220 (leggi anche Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU)
In maniera più specifica, dal 4.1.2024
(Leggi anche Cartelle di pagamento: modificate le avvertenze)
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Per i ricorsi con controversia di valore non superiore a 50.000 euro presentati dal 4.1.2024 non è più possibile applicare la procedura di notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate cui faceva seguito la procedura di mediazione che si dispiegava per 90 giorni. Soltanto se alla scadenza l’esito era negativo, in tutto o in parte, il contribuente poteva decidere di depositare o meno copia conforme del ricorso presso la segreteria della corte di giustizia tributaria, corrispondendo il contributo unificato ed avviando l’iter processuale.
Tuttavia, l’art. 17-bis continua ad essere operante per i ricorsi che sono stati notificati fino al 3.1.2024 (MEF, comunicato 22.1.2024, n. 13).
Dal 4.1.2024 il ricorso, a prescindere dal valore della controversia, deve essere
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La richiesta di informazioni in merito alla cartella di pagamento va fatta rivolgendosi all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nella sezione “dettaglio degli addebiti”.
La richiesta di riesame per ottenere l’annullamento o lo sgravio parziale della pretesa va presentata al medesimo ufficio anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanza”, che è disponibile nell’area del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile dell’iscrizione a ruolo è il direttore della Direzione, o del Centro di servizio, indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’ente che emesso il ruolo”, o un suo delegato.
Soltanto se la cartella di pagamento è stata emessa in relazione al controllo automatizzato delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, per l'IVA), rilevato nella sezione “Dettaglio degli importi” che è fornito dall’ente che ha emesso il ruolo, la richiesta di riesame può essere inoltrata utilizzando il canale telematico CIVIS, disponibile nella suddetta area riservata, oppure il servizio di assistenza telefonico delle Sezioni di assistenza multicanale telefonando al numero verde 800.909.696 dal telefono fisso, 0696668907 da cellulare e +39 0696668933 dall’estero.
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Per effetto del comma 6-bis dell’art. 14 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Il concetto non è di facile lettura, ma ciò significa che la norma obbliga a notificare il ricorso sia all’ente impositore (che ha formato il ruolo) sia all’agente della riscossione (che ha notificato la cartella di pagamento) qualora il contribuente contesti i vizi di notifica dell’atto presupposto che è stato emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.
Qualora il ricorso sia stato notificato soltanto nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, dopo aver rilevato il difetto di contraddittorio, il giudice deve ordinare l’integrazione mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario assente entro un determinato termine, pena la nullità del giudizio.
La norma cancella di fatto il contenuto della circolare 12.4.2012, n. 12/E secondo cui:
a) “in ogni stato e grado di giudizio l’ufficio e l’agente della riscossione curano ciascuno esclusivamente questioni di propria competenza”;
b) “l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte la parti del giudizio”;
c) l’ufficio chiamato in giudizio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità degli atti dell’agente della riscossione “deve eccepire il difetto di legittimazione passiva” (vedasi la circolare 17.7.2008, n. 51/E): tuttavia “si ritiene comunque necessario che l’ufficio chiami in causa l’agente della riscossione in applicazione all’art. 14, comma 3”, e “l’istanza per la chiamata in causa … va fatta nelle controdeduzioni dell’ufficio da depositare presso la Commissione tributaria entro il termine - sembrerebbe perentorio- di 60 giorni di cui all’art. 23”. “Ottenuta l’autorizzazione del giudice, l’ufficio riproduce integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del contribuente, delle proprie controdeduzioni, di eventuali atti processuali e dell’autorizzazione del giudice. Esso va notificato dall’ufficio all’agente della riscossione nel termine stabilito e successivamente depositato”;
d) se il ricorso riguarda anche l’attività dell’ufficio, “questo deve chiamare in causa l’agente della riscossione “provvedendo in ogni caso a controdedurre .. in merito alle questioni riguardanti il proprio operato”; è opportuno trasmettere la copia del ricorso all’agente della riscossione affinché possa valutare l’opportunità di intervenire volontariamente in giudizio;
e) se il ricorso è proposto nei confronti dell’agente della riscossione eccependo anche o solo vizi riferiti all’ufficio “è onere dell’agente effettuare la chiamata in causa dell’ufficio”. L’art. 39 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, recita “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”;
f) se il ricorso è proposto contro entrambi, ma contesta solo l’agente della riscossione, il primo eccepisce il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dalla lite mentre il secondo controdeduce le eccezioni. Il citato comma 6-bis, libera gli oneri a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione: il contribuente ha l'obbligo di notificare il ricorso ad entrambi al verificarsi del presupposto della contestazione suddetta.
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