Speciale Pubblicato il 07/02/2024

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Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

di Redazione Fisco e Tasse

Novità dal 5 maggio 2024 per la nautica da diporto: istituzione dell'ufficiale di navigazione di II classe e nuovi limiti e requisiti per gli altri titoli professionali.



Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

Scarica qui il testo integrale

In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

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Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.


Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Diporto titolo professionale Specializzazione vela

Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami



TAG: Nautica da diporto La rubrica del lavoro