E' stato approvato ieri dal Governo un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, proposto dal ministro della Giustizia Nordio, che riforma in parte l'ordinamento della magistratura onoraria .
Il disegno di legge particolare modifica e integra il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di riforma organica della magistratura onoraria e introduce norme che troveranno applicazione esclusivamente per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116.
Le modifiche si sono rese necessarie per salvaguardare l'Italia dalla procedura di infrazione avviata da Bruxelles (2016/4081). La Commissione ha infatti, inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, invitata a mettere la legislazione nazionale applicata ai magistrati onorari in linea con diritto del lavoro dell’Ue.
Vediamo le principali novità della nuova disciplina,ricordando che il testo NON è comunque definitivo e deve essere sottoposto all'esame del Parlamento
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Il lavoro dei magistrati onorari viene inquadrato come lavoro subordinato e per quanto riguarda il regime contrattuale si prevedono
Dal punti di vita retributivo previdenziale e fiscale si prevede che il compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definita in via autonoma:
Il compenso sarà sottoposto ad adeguamento al costo della vita, analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell’interessato.
Quanto al regime previdenziale e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, rispetto al quale viene dettata una più compiuta disciplina.
Per quanto riguarda le funzioni e i compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari” e si chiarisce che l’applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.
Si stabilisce, infine, la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l’avessero presentata.
Quanto all’opzione per l’esclusività, si prevede, in via generale, che i magistrati confermati possono chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e, in via transitoria, tale richiesta può in ogni caso essere esercitata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
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Secondo la Presidente nazionale dell’Unione giudici di pace Maria Flora del Giovanni lo schema di disegno di legge non è soddisfacente , in particolare per quanto riguarda lo stipendio che è molto distante da quello del lavoratore omologo e non prevede l’indennità giudiziaria.
Si contesta inoltre il vincolo orario in quanto il lavoro dei magistrati onorari dovrebbe invece essere sottoposto ai vincoli stabiliti nelle tabelle predisposte dall’ Ufficio, secondo la Presidente.