In campo previdenziale, specie nel corso dell’ultimo ventennio, la necessità di un riequilibrio del conto economico del sistema pensionistico ha comportato non solo l’innalzamento dell’età richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità, ma anche una diminuzione dell’entità delle prestazioni previdenziali, con particolare riguardo agli scenari prossimi venturi.
Oltre al ridimensionamento dei costi della previdenza obbligatoria, iniziato nella prima metà degli anni ’80, è stata attuata tanto la progressiva elevazione dell’età richiesta per ottenere l’accesso alla pensione, quanto il passaggio al sistema contributivo, con la conseguente progressiva riduzione dell’importo delle pensioni.
Per far fronte alla riduzione della protezione sociale e premettere così anche ai più giovani (per i quali, così come previsto dalla legge n. 335 del 1995, troverà applicazione in tutto o in parte il sistema di calcolo contributivo) di assicurarsi prestazioni sufficienti a garantire una adeguata tranquillità economica per la vecchiaia, il legislatore ha segnato la strada per l’introduzione di forme di previdenza complementare a quella obbligatoria, incentivandola con consistenti sconti di natura fiscale.
La finalità della previdenza complementare è essenzialmente quella di realizzare una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico (sulla base di criteri di corrispettività vigenti nel sistema delle assicurazioni individuali), mediante una gestione finanziaria a capitalizzazione dei contributi versati, tutto attraverso i FONDI PENSIONE.
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Come detto, le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione "fondo pensione" (art. 1, comma 4, D.lgs. n. 252/2005).
L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è condizionato ad autorizzazione e sottoposto a controllo da parte di un'autorità pubblica, ovvero la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Piu in particolare, sono forme pensionistiche complementari:
Le forme pensionistiche complementari inoltre si distinguono in collettive e individuali.
Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 252/2005, rientrano nelle forme pensionistiche collettive:
• i fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale;
• i fondi istituiti o promossi dalle regioni;
• i fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
• i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate;
• i fondi preesistenti.
Invece, costituiscono forme pensionistiche individuali:
I lavoratori dipendenti possono aderire al fondo pensione negoziale di riferimento, al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale (c.d. adesione collettiva ai fondi aperti) ed infine, a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire all'eventuale fondo chiuso di riferimento o di categoria oppure a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale .
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato :
L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi e in tal caso deve comunicare al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo.
Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
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Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite e tacite; la scelta sulla destinazione del TFR riguarda esclusivamente il TFR futuro, posto che il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge.
La scelta di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e il lavoratore può in qualsiasi momento, con un atto scritto (non è richiesto un apposito modulo), decidere di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e per le prestazioni in rendita, dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.
Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.
Per l'importo erogato a titolo di anticipazione per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, l'aliquota della ritenuta applicata è pari al 15%; anche in questa ipotesi l'aliquota è ulteriormente ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo del 6%.
È pari, invece, al 23% l'aliquota della ritenuta che si applica sulle somme erogate a titolo di anticipazione per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per altre esigenze dell'aderente.
LE IMPOSTE SULLE PRESTAZIONI | |||
Aliquota fiscale | Anni di partecipazione alla previdenza complementare | Aliquota fiscale | Anni di partecipazione alla previdenza complementare |
15% | Fino a 15 anni | 11,70% | 26 anni |
14,70% | 16 anni | 11,40% | 27 anni |
14,40% | 17 anni | 11,10% | 28 anni |
14,10% | 18 anni | 10,80% | 29 anni |
13,80% | 19 anni | 10,50% | 30 anni |
13,50% | 20 anni | 10,20% | 31 anni |
13,20% | 21 anni | 9,90% | 32 anni |
12,90% | 22 anni | 9,60% | 33 anni |
12,60% | 23 anni | 9,30% | 34 anni |
12,30% | 24 anni | 9,00% | 35 anni |
12% | 25 anni | 9,00% | Oltre 35 anni |
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