La riforma del processo tributario di cui al d.lgs. 30.12.2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.1.2024, è ricca di novità.
In questa seconda parte dello speciale approfondiamo le seguenti modifiche intervenute nel d.lgs. 546/1992:
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Le segreterie delle corti di giustizia tributaria effettuano le comunicazioni mediante consegna diretta alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o mediante spedizione a mezzo del servizio postale “con raccomandata con avviso di ricevimento”. E’ stato cancellato il previgente obbligo dell’invio in “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”.
La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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Il d.lgs. modifica i commi 1, 3, 3-bis e 4 dell’art. 16-bis.
Secondo il primo periodo del comma 1, le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata e le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’art. 76 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (periodo 1).
Ben più importante è il contenuto dei periodi successivi poiché:
E’ immutato il comma 2, secondo cui nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria e le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’art. 16.
Con l’occasione poteva essere recepito il contenuto dell’art. 16, comma 3, del d.l. 23.10.2018, n. 119, secondo cui se deve essere fornita la prova della eseguita notificazione o comunicazione a mezzo PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche si applica l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 21.1.1994, n. 53.
Secondo il nuovo testo del comma 3 le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dal d.m. 16.12.2013, n. 163 ma nei casi indicati all’art. 79 è salva la possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 16.
E’ stato soppresso il secondo periodo che consentiva al Presidente della Corte di Giustizia o al Presidente di sezione ad autorizzare, in casi eccezionali, di effettuare il deposito con modalità non telematiche.
E’ stato soppresso il comma 3-bis che dava la possibilità al contribuente che voleva difendersi personalmente di non formalizzare il ricorso in forma cartacea ma di utilizzare la procedura telematica indicando nel ricorso l’indirizzo PEC al quale ricevere gli atti processuali.
Secondo il nuovo comma 4-bis le violazioni relative alle comunicazioni, al mancato indirizzo PEC del difensore o della parte, alle modalità telematiche e alle norme tecniche del processo tributario telematico non costituiscono causa di invalidità del deposito ma l’interessato deve osservare l’obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio che è stabilito dal giudice.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1°.9.2024.
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L’art. 17-bis è stato abrogato a decorrere dal 4.1.2024 per effetto dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. 30.12.2023, n. 220.
Il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio ha chiarito che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per:
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti di cui all’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Leggi anche Abrogazione Reclamo mediazione: il MEF chiarisce per quali ricorsi
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Il nuovo art. 17-ter disciplina la formazione degli atti disponendo che:
Le suddette regole si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1°.9.2024.
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Viene aggiunta la possibilità di impugnare anche “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater della l. 27.7.2000, n. 212” (lett. g-bis), nonché il “rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies” della stessa (lett. g-ter).
L’impugnazione dell’autotutela obbligatoria (lett. g-bis) e dell’autotutela facoltativa (lett. g-ter) non può essere finalizzata ad ottenere il rimborso di somme o l’annullamento dell’atto impositivo presupposto, ma la sentenza può soltanto disporre che l’ente impositore proceda ad effettuare il riesame della questione che è oggetto dell’istanza di autotutela.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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