L’articolo 1, comma 91 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di bilancio 2024”) prevede l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (“IVIE”) dallo 0,76 all’1,06 per cento e dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (“IVAFE”) dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
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L’IVIE, istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019) è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
In particolare, l’imposta è dovuta dai:
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tale imposta, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, ha fornito importanti chiarimenti sul valore degli immobili da prendere come riferimento ai fini del calcolo dell’imposta in parola.
Questo valore cambia a seconda del Paese in cui è situato l’immobile:
L’aliquota è pari:
Dall’IVIE è inoltre possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (cfr. articolo 165 del TUIR).
Con le modifiche in esame, l’aliquota ordinaria IVIE è elevata dallo 0,76 all’1,06 per cento.
Sul punto la relazione illustrativa chiarisce che in tal modo la suddetta aliquota viene equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia.
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Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, ovvero l’IVAFE.
Come per l’IVIE, a partire dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
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La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011).
L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20).
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
Con le modifiche in esame l’aliquota dell’IVAFE è elevata dal 2 al 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (come individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche).
Si ricorda che, per effetto del dm del 20 luglio 2023, la Svizzera non risulta più compresa nell'ambito degli stati o territori black list con effetto dal periodo di imposta 2024.
Conseguentemente, il raddoppio dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari all'estero non riguarderà i titoli detenuti in detto Stato.
Alla luce di ciò, l’aumento riguarderà i prodotti finanziari detenuti nei seguenti paesi:
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