Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota N. 14432, del 22.12.2023, ha chiarito che, nei confronti degli Enti del Terzo Settore neoiscritti al Registro Unico Nazionale, RUNTS, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (art. 30, CTS) e del revisore legale (art. 31, CTS) sorge, qualora nel biennio precedente siano stati raggiunti i limiti dimensionali, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione. Si tratta di un obbligo di legge cui l'Ente non potrà più sottrarsi.
È sufficiente quindi l'iscrizione nel RUNTS per far sorgere l'obbligo di nomina degli organi di controllo interni ed esterni, l'ente ha la possibilità di prevedere che l'incarico sia subordinato al perfezionamento dell'iscrizione.
In ogni caso, l’Ente può dotarsi volontariamente di un organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell'iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell'accettazione dell'incarico all'effettiva iscrizione.
Per gli ETS che a seguito dell’attivazione dell’obbligo, non abbiano provveduto alla nomina, l’ufficio RUNTS può assegnare un congruo termine entro il quale adeguarsi, o integrare le informazioni sul RUNTS.
L’ inerzia reiterata dell'ente costituirà presupposto per l'avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.
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La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria per:
1. le associazioni riconosciute o non riconosciute, che hanno assunto la qualifica di ETS (in quanto iscritti al RUNTS) hanno l’obbligo di nominare il Collegio sindacale quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo di dotarsi di tale organo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2. le Fondazioni del Terzo Settore, a prescindere dai limiti sopra indicati;
quando siano stati costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.
Nei casi 1) e 2) l'organo di controllo può essere anche monocratico (art. 30, Codice del Terzo settore, CTS).
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Il Collegio sindacale deve:
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La nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria nei seguenti casi:
1. per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2. In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e ss. c.c.
L'organo di controllo interno può esercitare, al superamento dei suddetti limiti, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 31 CTS).
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MLPS, con Nota n. 0014432, 22.12.2023 ha delineato con rigore quando le nomine degli organi di controllo interni ed esterni devono essere effettuate, specificando che la mancata ottemperanza all'obbligo di legge determina l’attivazione del procedimento di cancellazione dal RUNTS, e quindi la perdita della qualifica di ETS.
Le norme che obbligano alla nomina degli organi di controllo attengono all'organizzazione interna di tali enti e non dipendono dall'operatività del registro, pertanto gli uffici del Registro Unico, seppure diventati operativi successivamente all’entrata in vigore del Codice (2021), hanno richiesto l’attivazione della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale senza attendere la verifica triennale.
L’ente neoiscritto al RUNTS, ma operativo da più di due anni, è tenuto a adempiere senza indugio a quanto previsto dalla legge. Coerentemente a quanto già detto con riferimento al primo caso, l’ente non potrà attendere ulteriori due annualità per verificare il superamento dei parametri dimensionali e successivamente nominare l'organo di controllo interno o il revisore legale. Tale modus operandi garantisce la tutela del patrimonio per associati e terzi, nonché il controllo del corretto svolgimento delle attività dell’ente.
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