Nello speciale che segue, si esamina quanto previsto nello schema di decreto legislativo che contiene la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della delega fiscale (legge n.111 del 2023), in merito all'istituto dell'interpello e alla possibilità di introdurre, disciplinandone l'accesso, il servizio di consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi in possesso del Fisco, ai fini dell'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.
Tra le misure volte a contenere l'elevato numero di interpelli vi è anche la previsione del versamento di un contributo.
Di seguito, ulteriori dettagli.
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L’art. 4, comma 1, lett. c), n. 111/2023, di delega per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente indica i seguenti principi:
Lo schema di decreto legislativo prevede l’integrale sostituzione dell’art. 11 della l. 27.7.2000, n. 212, individuando la possibilità della presentazione dell’istanza di interpello “per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali” relativamente alla:
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La presentazione dell’istanza non è più gratuita ma è subordinata al versamento di un contributo “in funzione della tipologia del contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza”.
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L’interpello è escluso qualora non ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza, cioè se la soluzione del quesito proposto è stata già fornita mediante documenti di prassi o risoluzioni.
La risposta all’istanza va data entro il termine di 60 giorni, che:
Se la risposta non è comunicata entro il termine previsto, “il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’amministrazione”.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Gli effetti della risposta all’istanza si estendono ai comportamenti successivi del contribuente che sono riconducibili alla fattispecie che è già stata oggetto di interpello, fatta eccezione per il caso in cui l’amministrazione abbia rettificato la soluzione interpretativa già espressa che, però, ha valenza solo per il futuro.
La presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta che è stata data all’istanza non è un atto impugnabile.
I dati, le notizie, i registri e i documenti che non stati forniti nel corso dell’istruttoria possono essere presi in considerazione in sede contenziosa.
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Il nuovo art. 10-nonies prevede la c.d. “consultazione semplificata” cui possono accedere gratuitamente le persone fisiche, anche non residenti, le società semplici e le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati indicati all’art. 5 del d.pr. 22.12.1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità separata.
Anche per il tramite di intermediari delegati in maniera specifica, è possibile accedere, gratuitamente, ad un’apposita banca dati che contiene documenti quali circolari, risoluzioni, risposte a istanze di consulenza giuridica e di interpello e ogni altro atto di natura interpretativa.
La riposta produce effetti esclusivamente nei confronti dell’istante.
Se la soluzione non è individuata in maniera univoca, il contribuente è invitato a presentare l’istanza di interpello.
L’utilizzazione del servizio “è condizione di ammissibilità” ai fini della presentazione di istanze di interpello.
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