L’8 novembre 2023, l’EFRAG sustainability reporting, ha pubblicato il draft del principio di rendicontazione di sostenibilità “ESRS volontario” per le micro imprese e PMI non quotate.
Si tratta di un unico standard, che sembra eliminare ogni dubbio riguardo l’indirizzo “obbligato” verso l’adozione volontaria dell’adeguata informativa di sostenibilità, unitamente al bilancio d’esercizio, anche da parte delle imprese non soggette all’obbligo della Direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, in vigore dal 5 gennaio 2023.
Ciò, del resto, deve ritenersi coerente con i principi e le finalità generali della stessa Direttiva UE CSRD. Anche se sotto forma di DRAFT, il documento è un utile riferimento per le imprese e gli addetti ai lavori, per predisporre l’informativa di sostenibilità proporzionata, già a partir dall’anno fiscale 2024, in tutti quei casi in cui l’impresa opera nel perimetro della catena del valore delle grandi imprese.
Il principio prevede un’informativa di tipo modulare, semplificata per le microimprese, alle quali non è richiesta l’analisi della materialità.
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Lo scopo del principio “ESRS volontario” è sostenere le micro, piccole e medie imprese nel:
a) contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva;
b) migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità che si trovano ad affrontare, vale a dire le sfide ambientali e sociali, come l'inquinamento, la salute e la sicurezza della forza lavoro. Questo supporterà la loro crescita competitiva e rafforzerà la propria resilienza nel breve, medio e lungo termine;
c) fornire informazioni che aiuteranno a soddisfare la domanda di dati da parte di finanziatori/fornitori di credito e investitori, aiutando così le imprese nel loro accesso ai finanziamenti;
d) fornire informazioni che contribuiscano a soddisfare le esigenze di domanda di dati delle grandi imprese (che richiedono informazioni sulla sostenibilità ai propri fornitori), già per l’anno fiscale 2024.
Lo standard si rivolge alle imprese che non rientrano nell’obbligo della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità. L’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE, definisce e distingue tre categorie di piccole e medie imprese:
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L’ESRS prevede tre moduli che l’impresa può scegliere di utilizzare come base per la redazione del proprio reporting di sostenibilità:
FOCUS SUI MODULI
OPZIONE A: | Modulo Base (solo per le microimprese) |
OPZIONE B: | Modulo Base e Modulo Narrativo-PAT |
OPZIONE C: | Modulo Base e Modulo Business Partners |
OPZIONE D: | Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT e Modulo Business Partner |
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Il report di sostenibilità delle microimprese e PMI è redatto con cadenza annuale contestualmente al bilancio d’esercizio, se redatto.
L'impresa può presentare il report di sostenibilità in una sezione separata della relazione sulla gestione (come previsto dagli ESRS destinati alle grandi imprese), qualora quest'ultima sia prevista dalla normativa applicabile. In caso contrario, l'impresa può presentare la propria dichiarazione di sostenibilità in un documento differente.
Per evitare di pubblicare duplicazioni dell’informazione pubblicate in altri documenti accessibili contestualmente, l’imprese può fare riferimento ad essi.
Il principio tratta i requisiti applicativi obbligatori (come l’ESRS 1 per le grandi imprese) che dovranno essere applicati nella fase di redazione del modulo narrativo PAT o il Modulo Business Partner, BP)
Focus sui requisiti applicativi obbligatori |
Orizzonte temporale: Nel predisporre il reporting di sostenibilità, l’impresa applica i seguenti orizzonti temporali: a) per l'orizzonte temporale di breve termine: un anno; b) per l'orizzonte di medio termine: da due a cinque anni; c) per l'orizzonte di lungo termine: superiore a cinque anni. |
Coerenza e collegamenti con l’informativa di bilancio: Se l’impresa redige anche il bilancio, l’informativa del reporting di sostenibilità: a) è coerente con quanto riportato nel bilancio dello stesso periodo; b) può essere presentata in modo da facilitare la comprensione dei collegamenti esistenti con l'informativa riportata nel bilancio, ad esempio utilizzando opportuni rimandi. |
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L'impresa deve riferire sulle proprie questioni ambientali, sociali e di condotta aziendale contemplando anche le informazioni comparative, a partire dal secondo anno di rendicontazione. L’obbligo di informativa contempla le seguenti disclosure:
Metriche ambientali:
Disclosure B 2 | Pratiche per la transizione verso un’economia più sostenibile |
Disclosure B 3 | Energia ed emissioni di gas serra |
Disclosure B 4 | Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo |
Disclosure B 5 | Biodiversità |
Disclosure B 6 | Acqua |
Disclosure B 7 | Utilizzo delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti |
Metriche sociali:
Disclosure 8 | Organico – Caratteristiche generali |
Disclosure 9 | Forza lavoro – Salute e sicurezza |
Disclosure 10 | Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione |
Condotta aziendale:
Disclosure 11 | Condanne e multe per corruzione e concussione |
L’informativa deve essere rendicontata e non è necessaria alcuna valutazione di materialità. Alcune informative possono essere legate alle circostanze specifiche. Quando l’informativa viene omessa, si presuppone che non sia applicabile. Le Metriche da B 3 a B 11 possono essere integrate con ulteriori informazioni qualitative e/o quantitative, ove opportuno, selezionandole dal Modulo Narrativa-PAT e dal Modulo Business Partners.
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