Il principio contabile OIC 34 “RICAVI” adottato dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC ad aprile 2023, si applica ai bilanci d’impresa a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva, senza possibilità di adozione anticipata.
Il principio, richiamando espressamente le regole generali delle disposizioni civilistiche del bilancio, tratta i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
La rilevazione contabile dei ricavi si fonda sul trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, la valorizzazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, e quindi successivamente, la determinazione della competenza economica.
L’OIC 34, ai paragrafi A.5 - A.7 - Società che agisce per conto proprio (Principal) o per conto di terzi (Agent) - disciplina il trattamento contabile dei ricavi in ipotesi specifica di accordo in cui è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente.
Dalla pubblicazione del principio ad oggi, alcuni dubbi sono emersi sull’assenza della previsione dell’early adoption nell’ipotesi specifica di società che agisce per conto di terzi, in qualità di agent.
Al riguardo, è interessante l’orientamento espresso dall’Organismo OIC, nel comunicato stampa del 27 novembre 2023, sulle regole del principio contabile OIC 34 e le motivazioni sottostanti l’assenza dell’adozione anticipata per i bilanci 2023.
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Il principio OIC 34 stabilisce la regola di rilevazione, valutazione ed iscrizione dei ricavi in bilancio individuando tre momenti fondamentali, in ordine:
1) il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
2) La definizione del valore delle singole unità elementari di contabilizzazione secondo il principio di segmentazione e allocazione del prezzo complessivo;
3) la determinazione della competenza economica, momento successivo ai due precedenti.
Caso pratico – Società Alfa Bilancio ordinario 2024 |
La società Alfaalla data del 01.01.2024 conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un’automobile per euro 25.000. Il prezzo dell’automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni. Ai sensi del par. 17 del principio OIC 34 la società procede con l’analisi contrattuale ed individua due distinte unità elementari di contabilizzazione:
Una volta individuate le due unità elementari di contabilizzazione, la società deve procedere con l’allocazione del prezzo complessivo alle singole componenti. Ai sensi dei par. 20-22 dell’OIC 34, poiché il contratto non stabilisce in modo chiaro il prezzo di ciascuna unità elementare di contabilizzazione, la società procede con la valorizzazione delle singole componenti tenendo conto del proprio listino prezzi (par. 22). Sulla base del listino prezzi della società, il valore di un singolo tagliando è pari ad euro 500 mentre il valore dell’automobile è pari ad euro 23.000. Pertanto, per quanto riguarda la vendita dell’automobile, la società rileva il ricavo al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici per un importo pari a euro 23.000. Tale momento coincide con la consegna del bene al cliente. Per quanto riguarda la prestazione del servizio la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi. Di seguito si riportano le scritture: |
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Il principio contabile ai paragrafi A.5 - A.7 ai fini dell’esatta valutazione e rilevazione dei ricavi, tratta e specifica gli elementi contrattuali distintivi nei casi in cui:
Quando in un accordo è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, ai fini della rilevazione e valutazione dei ricavi, la società venditrice deve procedere con l’analisi di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.
Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono:
Qualora non ricorrano gli elementi di cui sopra, allora vuol dire che la società agisce come agent, e non assume alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione), pertanto non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto del bene, iscrive, invece, la commissione netta ad essa spettane (e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati).
valore della commissione spettante = ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene |
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Riguardo al corretto comportamento contabile della società che agisce per conto di terzi, e l’assenza della previsione dell’early adoption per il bilancio d’impresa 2023, l’Organismo OIC, ha risposto di recente (comunicato stampa 27 novembre 2023) ad un quesito sul tema dell’iscrizione del ricavo al netto oppure al lordo, divulgando il proprio orientamento.
In particolare, l’OIC ha precisando che, sebbene il principio contabile OIC 34 entri in vigore nel 2024 e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5 - A.7 per decidere se una società agisce in conto proprio (principal) o in conto terzi (agent) sono compatibili con l’attuale quadro normativo, disciplinato.
In base al principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante
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