Come è noto, l’art. 104, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) espressamente stabilisce che “il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti”.
Di seguito, analizziamo il tema dell'onerosità del contratto di avvalimento alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.
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Che il contratto di avvalimento sia “per natura” oneroso è una principio che già in passato la giurisprudenza aveva evidenziato in più occasioni, durante la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): ed infatti, è stato affermato che il contratto di avvalimento è un contratto tipicamente oneroso[1].
Tuttavia, sempre la giurisprudenza ha ammesso la validità di un contratto di avvalimento senza corrispettivo in favore dell'ausiliaria a condizione che emergesse dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità[2].
Per superare il controllo di "meritevolezza" ex art. 1322, comma 2[3], c.c., il contratto di avvalimento deve essere necessariamente caratterizzato dalla ricerca di una qualche forma di utilità economico-patrimoniale da parte dell'ausiliaria, utilità che può manifestarsi tanto nella previsione di un corrispettivo a suo beneficio, quanto nella sussistenza in capo a questo di un diverso interesse economico-patrimoniale, diretto o indiretto, alla conclusione dell'accordo[4]. L’esistenza di un simile interesse può anche emergere dal tenore complessivo del regolamento contrattuale, sicché la mancata previsione di un corrispettivo non importa "ex se" l'illegittimità del contratto di avvalimento[5].
Ad esempio, è stato ritenuto valido un contratto di avvalimento senza previsione di un espresso compenso ma nel quale l’ausiliaria era indicata anche quale subappaltatrice nell’ambito del medesimo appalto, ovvero quando il contratto di avvalimento prevedeva l’obbligo dell’ausiliata di stipulare contratti di noleggio delle attrezzature e dei macchinari con l’ausiliaria[6].
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Diversamente, la nullità del contratto di avvalimento per mancanza del requisito dell’onerosità potrà dichiararsi allorquando non sia ravvisabile una “ragione pratica giustificativa” del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso sotteso; ad esempio, sono stati ritenuti sostanzialmente gratuiti e privi di un interesse reale dell’ausiliari:
In altre parole, in tali casi, la concreta struttura economica dell’accordo faceva configurare il contratto come pressoché gratuito, o simbolicamente oneroso, tenuto conto dell’enorme sproporzione fra le prestazioni contemplate a carico delle due parti.
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Non sarà sfuggito ai lettori che il nuovo art. 104 del Codice dei contratti pubblici richiede l’esistenza di un “interesse” dell’ausiliaria, senza precisare che lo stesso debba essere di natura economica: ebbene, posto che di norma l’interesse avrà una valenza di natura economico-patrimoniale, è possibile ritenere che anche un interesse di natura diverso sia ritenuto sufficiente alla validità del contratto?
Secondo noi tale opzione non può escludersi a priori, sebbene riscontrabile in ipotesi eccezionali e sporadiche e considerato il contesto complessivo dell’appalto: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la collaborazione con l’ausiliato in una gara di appalto particolarmente importante (in ragione del tipo di opera o della natura del committente) possa rappresentare un elemento di prestigio nel curriculum professionale dell’ausiliario.
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[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 luglio 2023, n. 6826.
[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 maggio 2018, n. 2953; sent. 12 luglio 2023, n. 6826.
[3] “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.”
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 ottobre 2020, n. 1577.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 dicembre 2019, n. 14019; sent. 16 novembre 2016, n. 11382; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., sent. 19 febbraio 2016, n. 52.
[6] TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 7 dicembre 2022, n. 432; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 dicembre 2021, n. 8486.
[7] Nello specifico: n. 15 lavapavimenti; n. 8 aspiratori; n. 5 idropulitrici, n. 20 carrelli multiuso, n. 25 lavavetri, n. 1 elevatore, n. 35 scope elettriche, n. 1 tecnico specialista, n. 1 supervisore, n. 1 squadra di pronto intervento con automezzo attrezzato.
[8] TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sent. 13 luglio 2021, n. 2276.
[9] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 novembre 2023, n. 10207.
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