Le società nella forma giuridica di S.r.l. e le società cooperative a seguito dell’entrata in vigore (15 luglio 2022) dall’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza, devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore al verificarsi delle condizioni, lettere a) e b), o al superamento dei parametri dimensionali, lettera c), del co. 2, dell’articolo 2477, c.c. (Della stessa autrice si veda “ Obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore come da codice crisi d'impresa”).
Disposizioni | Obbligo: condizioni e parametri dimensionali |
Co. 3 art. 379, CCII, "Obbligo" | Entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022 |
Co. 2, art. 24777, c.c. "Condizioni e parametri" La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: |
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Co. 3, art. 379, CCII, "Disposizioni di prima applicazione" | Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti |
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L’obbligo di nomina, che in sede di prima applicazione della norma (per le società già costituite può aver reso necessario l’adeguamento dell’atto costitutivo e/o dello statuto),
cessa quando per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei parametri di cui alla lettera c), co. 2, art. 2477. c.c.
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Qualora l'assemblea, di Srl o cooperative, ricorrendo i parametri e quindi l’obbligo, non abbia già provveduto, o non provveda, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se ne occupa il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (co. 5, art. 2477, C.c.).
L’omesso adempimento di nomina, pesa sulla responsabilità degli amministratori, che rischiano:
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L’obbligo rientra nell’individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa costituita in forma di s.r.l. o di cooperativa ovvero nell’obbligo più generale stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (cfr. l’art.2086, co.2 del cc), al fine di rilevare tempestivamente le situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale. In particolare, l’organo di controllo e il revisore, si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società e la rilevazione tempestiva degli indizi di precrisi.
Rispetto al nuovo obbligo, tuttavia è doveroso evidenziare talune perplessità sul fatto che la norma faccia riferimento all’ “organo di controllo o revisore” come “organo unico” creando dei vuoti di coordinamento tra disposizioni e principi generali del codice della crisi e del Codice civile, almeno per due ordini di motivi:
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Con riferimento alle perplessità espresse sopra, si ricorda che, il revisore legale (revisore o società di revisione o sindaco nella funzione di revisore) è l’organo di controllo esterno al perimetro societario al quale viene demandata la revisione della società e l’espressione del giudizio sul bilancio d’impresa, in conformità ai principi di revisione ISA Italia 2022, ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 39/2010.
In estrema sintesi, e limitatamente ai punti che interessano l’emersione anticipata della crisi, il revisore:
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Il sindaco o collegio sindacale è l’ organo di controllo interno che esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo/statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.
Il codice della crisi ha rafforzato il ruolo dell’organo interno, sindaco o collegio sindacale, sul quale pesa ai sensi dell’art. 25-octies, CCII, il dovere e la responsabilità di:
Di fatto, l’art. 25-octies, CCII, attribuisce all’organo di controllo interno il compito proprio della funzione di «vigilante e referente», per la segnalazione tempestiva e il rilevamento di una eventuale condizione di «sofferenza» che integri gli estremi dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta della nomina dell’esperto (ex art. 12, co. 1, CCII). Operativamente l’organo di controllo deve individuare i sintomi e descriverli con una immediata segnalazione agli amministratori dotata però di efficacia meramente interna alla società. Segnalazione, dunque, che si risolve nel flusso informativo, comunicazione per iscritto, tra organo di controllo e organo amministrativo in virtù della reciproca collaborazione per la ricerca di soluzioni idonee.
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Le perplessità della previsione di un organo di “controllo unico” si fondano proprio sulla funzione fondamentale assunta dall’adeguata implementazione dei flussi informativi all’interno degli adeguati assetti societari, che presuppone un dinamico rapporto di confronto e condivisione della gestione di “informazioni interne”, ed “informazioni esterne“[1], tra organi che mantengono la loro autonomia e indipendenza, nonché tra:
[1] Si veda “Linee guida al codice della crisi d’impresa” Assonime, dicembre 2022
[2] Cfr. Art. 25-novies, CCII
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