L’art. 5-quater del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, disciplina in maniera specifica l’adesione ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, con le modalità di “senza condizioni” o con modalità “condizionata alla rimozione di errori manifesti”.
La disciplina si applica per gli atti emessi dal 30.4.2024.
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L’adesione può avere per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve avvenire entro il 30° giorno successivo a quello in cui l’atto è stato consegnato effettuando la comunicazione
La norma suscita perplessità poiché un processo verbale di constatazione può contenere non solo irregolarità ed omissioni effettivamente imputabili al contribuente, ma anche argomenti discutibili in un contraddittorio, che qui viene del tutto a mancare applicando le regole “l’atto non è discutibile o negoziabile”, a differenza di quanto si verifica se è l’ufficio a prendere l’iniziativa di far comparire l’interessato.
I tempi della procedura |
L’organo ispettivo consegna il verbale al contribuente. Il contribuente comunica l’adesione al verbale entro i 30 giorni successivi sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia all’organo che ha redatto il verbale con l’avvertenza che:
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Tuttavia, il contribuente può manifestare la propria adesione condizionandola alla rimozione degli errori manifesti presenti nell’atto: la comunicazione immediatamente ha una funzione di impulso per la revisione dell’atto in quanto l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori che gli sono stati segnalati mediante l’aggiornamento del verbale, dandone immediata comunicazione sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia al contribuente.
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I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza di 30 giorni dalla consegna del verbale di constatazione.
Se l’adesione è condizionata dalla rimozione degli errori manifesti, il termine decorre dalla data di comunicazione dell’esito della revisione che è effettuata dall’organo che ha redatto il verbale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
L’atto di definizione dell’accertamento parziale, che viene notificato al contribuente, deve indicare, separatamente per ciascun tributo:
Per effetto dell’adesione, la misura delle sanzioni applicabili in materia di imposte sui redditi e di IVA (art. 2, comma 5) e di imposte indirette (art. 3, comma 3)
Optando per il versamento in forma rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (ovvero 16 rate se le somme dovute superano 50.000 euro),
Sulle rate seguenti vanno conteggiati gli interessi applicando il saggio legale dal giorno successivo non della data della prima rata ma della data in cui l’atto di definizione è stato notificato. Non si applicano le sanzioni e gli interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Il mancato pagamento delle somme dovute comporta la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Se è stato notificato il processo verbale di constatazione, il contribuente non può formulare l’istanza di adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218.
Siccome la regola del contraddittorio non è attuabile nel caso di verbali, il contribuente ha solo la possibilità di comunicare l’adesione entro il termine perentorio di 30 giorni poiché, in caso contrario, le risultanze verranno trasfuse nell’avviso di accertamento per il quale egli non potrà accedere all’accertamento con adesione.
Tuttavia, egli ha la possibilità di applicare il ravvedimento operoso
Insomma, si tratta di effettuare una valutazione approfondita del verbale tenendo conto che:
Se l’avviso di accertamento viene impugnato, è possibile pervenire alla conciliazione giudiziaria (art. 48 e seguenti del d.lgs. 31.12.1992, n. 546), con connesse riduzioni delle sanzioni e possibilità di pagamento rateale.
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