L’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, in materia di accertamento tributario, ha abrogato il comma 7 dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, introdotto con l’art. 7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ma con l’art. 60-ter, introdotto con la successiva lett. d), disciplina in maniera nuova la procedura di “notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30.4.2024.
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Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall’art. 149-bis c.p.r. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta non compatibili con l’art. 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) osservando il d.p.r. 11.2.2005, n. 68.
Questa regola può essere applicata in presenza di uno dei seguenti casi, cioè se il destinatario è:
Resta ferma la disciplina dell’art. 60 dl d.p.r. 29.9.1973, n. 600: la notificazione degli atti è eseguita dai messi comunali ovvero di messi speciali autorizzati dall’ufficio secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le modifiche stabilite dall’att. 60, compresa la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20.11.1982, n. 890.
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La procedura della notifica a mezzo PEC rappresenta una facoltà. Ma ovviamente costituisce la regola per ovviare ad eccezioni di legittimità relative alle eventuali irregolarità che possono essere presenti qualora la notificazione sia fatta a mezzo del messo comunale o speciale o a mezzo del servizio postale.
La PEC consente l’invio di messaggii la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
Le regole della notifica |
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La validità della trasmissione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario da parte del suo gestore. Il messaggio risulta perfezionato dalla ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Le notificazioni non possono essere fatte prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni fatte a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato possono essere eseguite senza limiti orari. La notificazione si intende perfezionata:
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L’ufficio può eseguire la consultazione telematica e l’estrazione degli indirizzi di domicilio digitale
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Se il domicilio digitale del destinatario risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Qualora anche a seguito del secondo invio la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo:
La notificazione al domicilio digitale |
Notificazione fatta: l’atto è perfezionato ed è documentato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore dell’ufficio e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC certificata dal gestore del destinatario del messaggio, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte di questi; i termini decorrono per il destinatario dalla data di avvenuta consegna. Mancata consegna se il domicilio digitale del destinatario risulta saturo: a) l’ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno 7 giorni dal primo invio; b) secondo tentativo di consegna non possibile se la casella PEC o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi o se il domicilio digitale al quale l’invio è stato effettuato non risulta valido o attivo: - se il destinatario è una pubblica amministrazione o un gestore di servizi pubblici o un soggetto indicato all’art. 6-quater del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, o un soggetto che ha eletto il domicilio digitale speciale: si applicano l’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e le norme del codice di procedura civile (escluso l’art. 149-bis); - se il destinatario è un‘impresa individuale o una società o un professionista con indirizzo digitale inserito nell’ INI-PEC o INAD o IPA, l’ufficio:
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La notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il proprio gestore gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.
Per il destinatario il perfezionamento si perfeziona alla data dell’avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il suo gestore trasmette all’ufficio; il termine è fissato nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere Sepa.
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Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato che non sono tenuti all’iscrizione nell’indice INI-PEC possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere gli atti da notificare o meno per legge o comunicandolo all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal Provvedimento 28.6.2017.
Con le medesime modalità è possibile confermare o revocare gli indirizzi digitali che sono stati comunicati.
L’agente della riscossione può eseguire la notifica della cartella di pagamento osservando quanto è stabilito dall’art. 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
In base al nuovo art. 26-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari ai domicili digitali stabiliti dal suddetto art. 60-ter.
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