La dichiarazione di sostituto d’imposta mod. 770 va presentata entro il 31.10 dell’anno successivo a quello in cui sono state operate ritenute e le compensazioni e sono stati effettuati i versamenti.
L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la presenza di errori comportano l’irrogazione delle sanzioni.
La dichiarazione, che va trasmessa esclusivamente in via telematica, si considera presentata nel giorno in cui avviene la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, comprovata da apposita comunicazione.
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La dichiarazione è considerata omessa nei casi di:
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L’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, contiene l’indicazione delle sanzioni irrogabili in maniera dettagliata.
L’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine previsto per la dichiarazione per l’anno successivo, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il sostituto abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di € 200.
c. con esclusione dei casi di cui al comma 2-bis, la sanzione è ridotta di un terzo se le ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati e quelli dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili agli ammontari dichiarati e comunque inferiore a € 30.000 (comma 2-ter).
Se le ritenute non dichiarate sono state interamente versate, si applica la sanzione da € 250 a € 2.000.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il temine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo, si applica la sanzione da € 150 a € 500 e la sanzione di € 50 per ogni percipiente che non è indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata è ridotta a € 25 (comma 3),
Per ritenute non versate si intende la differenza tra il maggiore ammontare delle stesse che è stato accertato e quelle liquidabili ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
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Secondo l’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, “salvo quanto disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà”.
Non è considerata omessa la dichiarazione che è trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13 del d.lgs n. 472 citato). Pertanto, l’adempimento per l’anno 2022 può essere osservato entro il 29.1.2024 per cui il sostituto d’imposta regolarizza la posizione versando la sanzione di € 25, pari a un decimo di € 250 (comma 1, lett. c).
L’omessa dichiarazione ha rilevanza penale: se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000 è prevista la reclusione da due a cinque anni (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 10.3.2000, n. 74).
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Se la dichiarazione contiene elementi fittizi (ad es., dati immaginari, ecc.) utilizzando fatture o documenti inesistenti, nei confronti del sostituto d’imposta si applica la reclusione da 4 a 8 anni. Le fatture e i documenti devono essere annotati nelle scritture contabili o sono detenuti al fine di prova.
Se gli elementi fittizi sono di ammontare inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 2 del d.lgs n. 74).
La dichiarazione che è già stata presentata può essere modificata con una nuova dichiarazione “Correttiva nei termini”, senza che vengano irrogate le sanzioni.
La correzione può avvenire anche successivamente trasmettendo la “dichiarazione integrativa” della dichiarazione che è già stata presentata, ovvero di quella che è stata presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza, mediante l’istituto del ravvedimento operoso versando le ritenute a suo tempo omesse, gli interessi conteggiati al tasso legale e con maturazione giorno per giorno e la sanzione ridotta nella misura correlata al ritardo dell’adempimento.
Il termine ultimo è rappresentato dal termine di presentazione relativo al quinto anno successivo alla scadenza, cioè per l’anno 2022 il termine ultimo è il 31.10.2028.
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L’omessa effettuazione in tutto o in parte delle ritenute, è punita con la sanzione del 20% (art. 14 del d.lgs. n. 471). Rispetto al testo antecedente al d.lgs. 24.9.2015, n. 158, è stata soppressa la previsione di irrogare anche la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 per cui attualmente l’accertamento per le ritenute non dichiarate e non operate viene irrogata la sola sanzione del 20%.
Le sanzioni per le ritenute
Adempimenti del sostituto d’imposta | Sanzione |
ritenuta non operata e non versata | 20% |
ritenute non operata ma versata | 20% |
ritenuta operata e non versata:
| 30% (a) |
| 1% per ogni giorno di ritardo (b) |
| 15% (c) |
|
Qualora il sostituto d’imposta non abbia presentato il mod. 770 ovvero abbia presentato una dichiarazione infedele trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè:
Il ravvedimento operoso
L’omesso o tardivo o insufficiente versamento può essere sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso effettuando il contestuale versamento:
Nel mod. F24 la ritenuta o gli interessi vanno e sposti in maniera cumulata, separatamente dalla sanzione.
Se il ravvedimento è operato entro 90 giorni dalla scadenza, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta a 1/9 cioè a € 27 (comunicato stampa 18.12.2015).
La presentazione tardiva del mod. 770 ma contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza non è considerata “dichiarazione omessa” ma rende applicabile la sanzione di € 250.
L’irregolarità può essere sanata:
La dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine di 90 giorni dalla scadenza, ma essendo considerata omessa il ravvedimento non può essere riconosciuto né è possibile versare direttamente la sanzione.
La dichiarazione infedele può essere rettificata effettuando:
Qualora le ritenute siano state correttamente versate, il mod. 770 integrativo è considerato dichiarazione inesatta cui è applicata la sanzione da € 250 a € 2.000 ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 471.
La rilevanza penale
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni se entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale non sono state versate le ritenute dovute in base al mod. 770 o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai percipienti per un ammontare superiore a € 150.000 per periodo d’imposta (art. 10-bis del d.lgs. 10.3.2000, n. 74).
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