L’art. 14 della l. 9.8.2023, n. 111, contiene i principi ed i criteri direttivi per la disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario prevedendo, tra l’altro:
La finalità è corroborata dal progetto PRODIGIT che comprende la digitalizzazione dei processi interni al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), il potenziamento della banca dati nazionale della giurisprudenza di merito delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e la creazione di un sistema di intelligenza artificiale (IA) collegato alla sommarizzazione delle sentenze mediante un algoritmo.
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La raccolta e l’esame delle massime, che fino ad oggi è lasciata all’attenzione e all’iniziativa personale, diventa automatizzata da un algoritmo che non lascia più spazio alla ricerca della soluzione possibile del lettore ma automaticamente può diventare una soluzione possibile con il rischio che l’intelligenza artificiale evidenzi una soluzione parziale o non coerente con gli orientamenti della giurisprudenza.
In altri termini, l’analisi delle massime potrebbe portare ad un risultato non coerente tra la massima giurisprudenziale e la “massima artificiale” con la creazione di modelli di giustizia produttiva. Mancano, però, le sentenze e le ordinanze della Corte di Cassazione.
In questa cornice, prima di impugnare un atto impositivo, il contribuente viene incentivato ad accedere alla banca dati delle sentenze con la propria situazione al fine di conoscere la probabilità, effettiva o meno, che le sue doglianze possano essere accolte.
Quindi, il contenzioso può essere deflazionato già in origine sulla base dell’influenza di quanto è proposto dall’intelligenza artificiale ma solo per i giudizi in primo o in secondo grado, cioè dopo aver preso conoscenza del possibile rischio di soccombenza. Per contro, però, l’algoritmo proposto può essere anche il parametro di riferimento per il giudice, fermo restando che, se il principio esposto dall’algoritmo è discutibile o errato, la sentenza è sempre frutto dell’interpretazione del giudice sulla effettiva materia del contendere sottoposta alla sua attenzione.
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È prevista la creazione del “laboratorio digitale del giudice tributario” (il c.d. TribHub), cioè una struttura di confronto, discussione, riflessione e aggiornamento al fine di pervenire alla definizione dell’algoritmo e di aggiornarlo.
Il punto di partenza è rappresentato sia dal materiale utilizzato sia della istruzioni connesse alla definizione delle informative di partenza che vengono fornite, cioè sia le sentenze sia il postulato di partenza e/o di aggiornamento del teorema che viene annunciato dall’intelligenza artificiale. Pertanto, il risultato finale deriva dalla combinazione tra l’elaborazione soggettiva che presiede all’implementazione dei dati da elaborare, cioè l’imprescindibile elemento umano, e gli strumenti che vengono utilizzati nella fornitura del risultato finale dell’intelligenza artificiale, cioè i metodi tecnici statistici.
In qualsiasi caso l’algoritmo deve essere aggiornato da un lato, per essere un utile strumento di valutazione preventiva sul possibile esito del ricorso evitando un’impugnazione di difficile o improbabile esito a proprio favore, e dall’altro per garantire al giudice non la soluzione della controversia con una sentenza algoritmica e automatica, essendo l’intelligenza artificiale un utile strumento di valutazione della causa, prescindendo dalla predizione dell’esito della controversia fiscale.
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