Il Decreto legislativo n 220/2023, di attuazione della Riforma Fiscale, con novità per il Contenzioso tributario, viene pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024.
Prima di dettagliarne alcune, si sottoliena che le norme entrano in vigore dal giorno 4 gennaio e, come specificato dall'art 4 comma 2, le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Il Governo, all'atto della approvazione ha precisato che, il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.
Pertanto, tra l'altro, sono state modificate, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.
Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.
Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.
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Il Decreto Legislativo n 220/2023 sulla riforma del contenzioso tributario reca novità sui depositi telematici.
In sintesi, è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria.
Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
Vediamo le novità dell'articolo evidenziate di seguito in grassetto:
Tra i tanti interventi di modifica, all’articolo 16-bis, è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
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In merito alle spese di giudizio, si prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Nel dettaglio, all'art 15 del Dlgs n 546/92 sulle spese di giudizio dello stesso decreto legislativo, vengono inseriti il comma 1-bis, il comma 2, 2-nonies nell'articolo 15:
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Nell'art 33 del Dlgs n 546/92 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»;
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Tra le altre novità vi è quella riguardante la sospensione dell'atto impugnato,
In particolare, le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Inoltre, si prevista l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente annunciata la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si aggiunge inoltre l'articolo 47-ter che riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.
Leggendo la nuova norma, l'art 47 ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione) prevede quanto segue: