Speciale Pubblicato il 19/11/2023

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Esercizio dell’impresa agricola in concomitanza di altre attività

di Dott. Davide Franceschini

E' possibile per un dipendente pubblico o un professionista iscritto all'ODCEC svolgere Attività agricola? Il punto della recente giurisprudenza



Il codice civile all’articolo 2135 definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Ai fini dell’ottenimento della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) condicio sine qua non di fatto per l’accesso alla maggior parte dei regimi fiscali agevolativi è necessario possedere ulteriori requisiti che vengono stabiliti dalla disciplina previdenziale e dalle leggi regionali che regolano i requisiti e i criteri per il rilascio e la permanenza. 

Tali requisiti delineati ab origine dalla riforma del 2004 consistono essenzialmente:

Ciò ha generato nel tempo dibattito circa le fattispecie di esercizio dell’attività agricola anche in concomitanza con altre di diversa natura come l’essere titolare di un rapporto con il pubblico impiego o l’esercizio di una attività professionale come quella del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. 

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Attività agricola e pubblico impiego

Pacifico quindi che l’esercizio dell’attività agricola anche professionale non sia ex lege incompatibile con altre attività seppur alle condizioni sopra richiamate, diventa interessante trattare gli aspetti relativi alle altre concomitanti. 

Come noto in materia di pubblico impiego, gli articoli 97 e 98 della Costituzione sanciscono il così detto “principio dell’esclusività” in base al quale il pubblico impiegato è al servizio unicamente dello stato. Con ordinanza n. 27520/2020 la Suprema Corte interveniva sul tema, richiamando i contenuti di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3e della legge n. 662/1996 stabilendo un principio giurisprudenziale stringente includendo l’attività agricola esercitata professionalmente tra quelle inibite in quanto tra le attività assolutamente incompatibili, anche se autorizzate, espressamente indicate dall’articolo 60 del Dpr 3/1957. Sulla stessa posizione anche la Corte dei Conti, che con la recente sentenza numero 15/2023 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha affermato che l’esercizio di qualunque attività, correlata al possesso e al concreto utilizzo della partita IVA, deve ritenersi preclusa. Da tali posizioni si è parzialmente discostato invece il Consiglio di Stato che con ordinanza 2120/2023, informando il proprio giudizio al tenore letterale del dispositivo dell’art.53 d.lgs. n. 165/200 e in linea con l’evoluzione di una più recente giurisprudenza, ne ha ritenuto legittimo l’esercizio laddove sussista l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza in quanto non espressamente vietato, non rientrando l’attività agricola né nelle attività industriali che in quelle commerciali.

Attività agricola esercitata dal Professionista iscritto all’ODCEC

Con il pronto ordine numero 31-2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è pronunciato sul tema. L’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo numero 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi d’incompatibilità tra lo svolgimento di attività d’impresa agricola esercitata dall’iscritto all’Ordine e lo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola in questo caso. Tale divieto, che parrebbe assoluto, è mitigato dalla disposizione contenuta nel comma 2, dello stesso articolo ossia che «l’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico».

In conclusione di quanto brevemente riportato, il CNDCEC ha ritenuto quindi anche in conformità delle note interpretative delle incompatibilità diramate, che “non versi in una situazione di incompatibilità l’iscritto, socio di società semplice che svolga attività di impresa agricola, che non rivesta la qualifica di I.A.P., anche laddove la società stessa rivestisse la suddetta qualifica.



TAG: Agricoltura e pesca 2024