A partire da una sentenza del TAR affrontiamo il tema dell'obbligo assunzionale di donne e giovani in una procedura di gara per l'affidamento di lavori pubblici finanziati dal PNRR. L'operatore economico che presenta un’offerta priva dell’impegno assunzionale dei lavoratori e delle lavoratrici inclusi nelle quote rosa e nelle quote giovanili subirà l’annullamento dell’aggiudicazione.
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In una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici finanziati dal PNRR, è legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione in danno dell’operatore economico che, nel presentare l’offerta, non ha previsto l’adempimento degli obblighi in materia di assunzioni di quote rosa e quote giovanili in caso di aggiudicazione: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 7 novembre 2023, n. 1244.
Come è noto, infatti, l’art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021[1], convertito con Legge n. 108/2021[2], stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.
La medesima disposizione, all’ultimo periodo, prevede inoltre che “(…) è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.
La disposizione primaria chiarisce, in primo luogo, che l’assunzione dell’obbligo in esame costituisce un “requisito necessario dell’offerta”, dizione testuale di per sé implicitamente postulante che la dichiarazione di impegno de qua debba poter essere riscontrabile già in sede di proposizione dell’offerta del soggetto partecipante; questo significa, in concreto, che non può ritenersi ammissibile un’assunzione di impegno postumo.
La medesima formulazione letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone altresì di escludere il carattere meramente eventuale dell’assunzione dell’obbligo in esame, sostanziandosi lo stesso in un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, irrilevante essendo il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato.
Alla luce di quanto premesso, diventa palese che, come avvenuto nel caso specifico oggetto della sentenza dei giudici leccesi, l’operatore economico che presenta un’offerta priva dell’impegno assunzionale dei lavoratori e delle lavoratrici inclusi nelle quote rosa e nelle quote giovanili subirà l’annullamento dell’aggiudicazione.
Tale provvedimento deve considerarsi obbligatorio in capo alla stazione appaltante: ed infatti, nella sentenza segnalata, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento della stazione appaltante che non aveva rilevato l’omessa assunzione dell’obbligo ex art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021, peraltro previsto anche dalla lex specialis della procedura.
E qualora la stazione appaltante dovesse rimanere comunque inerte, un controinteressato (in genere, il secondo classificato) potrà invocare detto annullamento dinanzi al giudice amministrativo.
[1] Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
[2] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure