Nel documento del 19.5.2023 l’Agenzia delle entrate ha illustrato la metodologia di funzionamento degli algoritmi per analizzare il rischio evasione. L’informativa ha per oggetto i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari che vengono incrociati con altre informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria consentendo di effettuare l’analisi del rischio che è alla base dell’anonimometro cioé del meccanismo che attraverso l’utilizzazione di pseudonimi consente di utilizzare le informazioni di sintesi contenute nella superanagrafe dei conti correnti.
L’Archivio istituito con l’art. 7, 6° comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 605, è stato attivato con l’art. 11 consentendone l’utilizzazione per le analisi di rischio fiscale.
Successivamente, in base all’art. 1, comma 682, della l. 27.12.2019, n. 160, l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, può avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per individuare criteri di rischio utili a fare emergere posizioni da controllare o per avviare attività di adempimento spontaneo.
L’esempio proposto in materia di rapporti finanziari è un utile strumento, anche di scuola, per comprendere la logica degli algoritmi e le loro potenzialità, che, nel caso specifico è disciplinato dal d.m. 28.6.2022 e dal documento illustrativo pubblicato sul sito istituzionale.
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L’analisi del rischio comprende tecniche, procedure e strumenti informatici combinati per individuare i contribuenti con elevato rischio fiscale correlato a violazioni tributarie o in contrasto con i principi e le finalità tributarie. Le posizioni rischiose sono trasmesse agli uffici operativi che effettuano ulteriori approfondimenti e valutazioni e individuano i soggetti nei cui confronti viene avviata l’attività istruttoria.
I controlli non possono prescindere dal fatto che i dati disponibili possono essere incompleti per cui il primo risultato ottenuto deve essere approfondito in relazione alla specifica capacità contributiva.
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Il primo passo è costituito dal processo organizzativo che tramite apposite analisi utilizza le informazioni presenti associandole al fattore probabilità di accadimento del rischio.
Il processo è articolato nelle seguenti fasi:
L’analisi deve essere effettuata garantendo l’intervento umano, escludendo l’automatizzazione acritica e impersonale del processo decisionale.
I dati personali dei contribuenti vengono pseudonimizzati, cioè sostituiti con codici fittizi, per cui soltanto in presenza del rischio fiscale avviene l’associamento alla singola posizione.
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Il modello di analisi è associato al fenomeno fiscale oggetto di indagine, del patrimonio informativo dei dati e del loro livello di qualità.
Le analisi possono essere basate:
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L’analisi del rischio può essere un approccio di:
I modelli possono essere utilizzati congiuntamente.
Nella prima fase la struttura centrale fornisce l’informativa alla struttura periferica la quale, nella seconda fase, fatte le opportune valutazioni, si attiva nei confronti del contribuente il quale può accettare l’esito dell’istruttoria con l’esito “ruolo per mancata impugnazione” ovvero non manifestare il benestare all’adempimento mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento o l’annullamento dell’atto per autotutela o il ricorso ad un istituto deflattivo (ad es., accertamento con adesione, mediazione, ecc.).
“La variabile produttiva sarà associata esclusivamente ai soggetti per i quali è già stato deterministicamente individuato un rischio fiscale e non vincolerà in alcun modo il personale addetto alle strutture di controllo” (documento 19.5.2023).
L’esempio proposto considera i seguenti elementi di base:
Ai titolari delle ditte individuali identificati in base agli elementi descritti, si abbinano le informazioni desumibili dall'archivio dei rapporti finanziari. In particolare, per ciascuno di tali soggetti, si considera l'ammontare complessivo dei flussi “in avere” risultante dai conti correnti.
Vengono quindi selezionati i soggetti per i quali detto ammontare risulta cumulativamente:
Vengono espunti i contribuenti che possono giustificare incrementi patrimoniali compatibili (ad es., vendita di immobili, donazioni ricevute, eredità, redditi soggetti ad imposta sostitutiva, ecc.).
I nominativi superstiti vengono segnalati alle direzioni provinciali le quali ne effettuano la valutazione prima di procedere all’invio delle lettere di compliance o di dare inizio alla procedura di verifica.
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L’informativa dell’Agenzia delle entrate sul “trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679” precisa che “la pseudonimizzazione è effettuata da Sogei S.p.A in qualità di responsabile del trattamento”, i dati contenuti nel Dataset di Analisi “sono utilizzati ed elaborati esclusivamente dal personale specializzato di Agenzia delle entrate ed a ciò appositamente preposto” e l’Agenzia “garantisce la presenza dell’intervento umano in tutte le fasi del processo di analisi del rischio, ivi compresa la fase di scelta e di implementazione del modello di analisi” (punto 4).
I dati oggetto del trattamento sono conservati “a partire dall’anno fiscale cui si riferiscono, fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste già pervenute da parte dell’autorità giudiziaria”.
Nei due anni successivi a quello in cui si verifica la decadenza, “vengono adottate misure di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei dati per finalità diverse dall’esercizio del diritto di accesso” e successivamente i dataset vengono cancellati.
Il diritto di accesso (art. 4, comma 2, del d.m. 28.6.2022) |
Il diritto di accesso previsto dall’art. 15, paragrafo 1, lett. a), b), c) e g), del regolamento (CE) del Parlamento europeo 27.4.2016, n. 2016/679/UE, ivi incluso a) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento, può essere esercitato:
b) è escluso l’esercizio del diritto, previso dall’art 18, paragrafo 1, lett. a) e d) del regolamento, di ottenere la limitazione del trattamento; c) è escluso l’esercizio del diritto, previsto dall’art. 21 del regolamento, di opporsi al trattamento. |
L’interessato può esercitare i suoi diritti mediante l’apposita procedura disponibile sulla propria area del sito web dell’Agenzia delle entrate e, in via alternativa, tramite un’istanza da inviare alla sede legale della stessa (Via Giorgione n. 106-00147 Roma), ovvero a uno dei seguenti indirizzi entrate.updp@agenziaentrate.it o agenizaentratepec@pce.agenziaentrate.it o direttamente al Responsabile dei Dati personali.
La problematica dell’applicazione dell’algoritmo è piuttosto delicata in quanto l’amministrazione finanziaria, applicando l’intelligenza artificiale, lavorando su dati probalistici e incompleti, potrebbe pervenire a risultati errati con la rappresentazione di una capacità contributiva non aderente a quale a reale. Purtroppo però, soltanto dopo aver ricevuto l’atto impositivo, il contribuente può venire a conoscenza che il volano della procedura è un algoritmo difficilmente non aderente alla sua posizione reddituale.
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