Ripercorriamo le modifiche apportate al processo tributario telematico. Lo speciale seguente affronta il tema partendo dall'innovazione normativa e specifica quelli che sono sia i nuovi criteri di redazione degli atti e i limiti dimensionali di questi ultimi; sia come deve essere redatto il provvedimento del giudice e quali sono i requisiti del documento informatico.
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L’anno 2023 ha apportato modifiche al processo civile telematico che, inevitabilmente, vengono automaticamente recepite nel processo tributario telematico per effetto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui: “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice civile" .
L’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile prevede che con d.m. vengono
Con il d.m. 7.8.2023, n. 110 (in vigore dal 26.9.2023), è stata data attuazione all’art. 46 citato stabilendo i criteri di redazione e regolazione degli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo.
Vengono anche stabiliti i limiti dimensionali degli atti per le cause di valore inferiore a 500.000 euro.
Art. 21 del codice di procedura civile
Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. |
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In conformità a quanto è prescritto dall’art. 121 c.p.c.,
Avvertenza
Le indicazioni si applicano, in quanti compatibili agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono. |
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L’art. 3 indica i limiti dimensionali degli atti processuali tenendo presente che dal conteggio del numero massimo sono esclusi gli spazi.
L’esposizione dell’atto è contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di tecniche redazionali)
b) 50.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel citato formato)
c) 10.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel citato formato) per le note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’art. 67-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.
Le esclusioni dei limiti dimensionali (art. 4) |
I limiti dimensionali sono esclusi:
|
Qualora la controversia presenti questioni di particolare complessità i limiti dimensionali possono essere superati, anche in ragione della tipologia della controversia, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tale eventualità in maniera sintetica, il difensore:
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Il giudice è chiamato a redigere i provvedimenti in modo chiaro e sintetico osservando, in quanto compatibili, i criteri di redazione degli atti (art. 2) e di tecniche redazionali.
Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche tenendo in debito conto la tipologia, il valore, il numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
Attenzione
I provvedimenti del giudice che sono soggetti ad impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati. |
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Nel processo civile telematico, gli atti giudiziari sono redatti in conformità a quanto è previsto dall’art. 11 del d.m. 21.2.2011, n. 49, cioè l’atto di un processo in forma di documento informatico deve avere i seguenti requisiti:
Nel processo tributario telematico le specifiche tecniche sono indicate nel d.d. 4.8.2015.
Art. 46 delle diposizioni di attuazione del codice di procedura civile |
Penultimo comma: “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. |
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