La Riforma fiscale e il ricorso alla standardizzazione in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario. Quali sono però i rischi e i vantaggi di utilizzare l'intelligenza artificiale? Cosa si intende per standardizzazione di procedure e standardizzazione dell'accertamento?
Di seguito, rivediamo i lineamenti della riforma del fisco in merito all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso.
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La riforma del fisco di cui alla L. 9.8.2023, n. 111, è caratterizzata dal ricorso alla standardizzazione degli atti impositivi utilizzando tecnologie digitali non solo nella fase di accertamento ma anche del contenzioso tributario.
Il punto focale di partenza è rappresentato dall’accertamento cioè dell’art. 17 che prevede al comma 1, di:
L’art. 18, comma 1 in materia di riscossione prevede:
Infine, in materia di contenzioso l’art. 19, comma 1, prevede alla lett. b), di “ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
La legge delega sembra voler abbandonare l’attuale sistema accertativo e giurisdizionale, basato sull’esame documentale e sul contradittorio in merito alla materia imponibile dichiarata e quanto è accertato, nelle sue diverse accezioni procedurali, ma sembra privilegiare un nuovo scenario caratterizzato da un sistema digitale, suffragato dall’intelligenza artificiale, caratterizzato dalla informatizzazione e dal sistema vero/falso, dalla centralizzazione degli impulsi accertativi provenienti dai canali informativi (cioè la raccolta di informazioni con rilevanza tributaria, quali, ad esempio, oneri deducibili e detraibili, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, pagamenti a mezzo POS, ecc.).
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Il passo successivo riguarda la standardizzazione dell’accertamento che, attualmente, è rappresentato essenzialmente dalle “lettere di compliance” nelle quali vengono indicate le anomalie rilevate nella dichiarazione aventi ad oggetto omissioni o infedeltà che l’Agenzia delle entrate ha riscontrato confrontando i dati dichiarati con quelli presenti nelle proprie banche dati.
La procedura consente al contribuente di regolarizzare l’errore o l’omissione mediante l’istituto del ravvedimento operoso prima che venga notificato l’avviso di accertamento. Se i dati dichiarati sono corretti, è sufficiente comunicare gli elementi e i documenti non conosciuti dall’Agenzia delle entrate (art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n. 190, e Provvedimento 25.5.2015, n. 71472, e successivi). Non rientrando tra gli atti impositivi le comunicazioni non sono atti impugnabili autonomamente.
Se la documentazione prodotta non giustifica lo scostamento, la contestazione può essere sollevata durante la procedura di accertamento con adesione (d.lgs. n. 218/1997), o con il ricorso.
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La centralizzazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali apre la strada alla standardizzazione delle procedure, ferma restando la strada già collaudata dei controlli e degli accertamenti.
L’obiettivo presuppone la presenza di incentivi a favore dei contribuenti che sono previsti:
Le nuove procedure del rapporto fisco-contribuente privilegiano l’utilizzazione dell’intelligenza artificiale (art. 17, lett. f) che ricorre agli algoritmi, cioè ad una sequenza di operazioni con lo scopo di identificare schemi di evasione tributaria automatizzando l’elaborazione in primo luogo delle dichiarazioni e la conseguente verifica documentale per segnali di sottrazione di tributi.
Strumenti algoritmici ed elaborazioni di natura probabilistica sono destinati a semplificare le procedure di accertamento, ma c’è il rischio che il risultato finale non sia sempre idoneo ad identificare la reale posizione tributaria del contribuente.
In altri termini, è necessario che il risultato dell’accertamento standardizzato possa evidenziare un risultato impositivo difforme dai dati contributivi espressi nella dichiarazione, per cui è opportuno ricordare quanto è stato espresso dal Parlamento europeo (risoluzione 16.2.2017, n. 2018/C 252/25) ponendo l’accento sul principio di trasparenza “nello specifico sul fatto che dovrebbe sempre essere possibile indicare la logica di base di ogni decisione presa con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che possa avere un impatto rilevante sulla vita di una o più persone; ritiene che debba sempre essere possibile ricondurre i calcoli di un sistema di intelligenza artificiale a una forma comprensibile per l’uomo”.
La formula algoritmica non può tradursi in una motivazione dell’avviso di accertamento ma il procedimento istruttorio deve essere oggetto di una valutazione preventiva considerando il principio indicato all’art. 22, n. 1, del regolamento (UE) 2016/679: “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.
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