Nella circolare 91 del 10 novembre 2023 INPS chiarisce regole, scadenze e modalità operative del regime contributivo relativo ai contratti di apprendistato in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022.
Viene chiarito innazitutto che l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici ossia:
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Ciclistica Italiana (FCI),
Federazione Italiana Golf (FIG) e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile ( Serie A).
La disciplina illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023, in quanto dal 1 luglio 2023 entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione con una prossima apposita circolare.
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L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, è ridotto a 23 anni”.
Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età
Per il resto alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della legge n. 91/1981.
È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante :
Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7, del D.lgs n. 81/2015.
Si sottolinea che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione questi è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.
La circolare ricorda che l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];
- assegno familiare;
assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è pari :
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro i lavoratori sportivi in apprendistato professionalizzante sono destinatari
L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede:
Solo per l’anno 2022 è stata prevista anche la riduzione della misura delle aliquote come chiarito nella circolare n. 76/2022.
I datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione
Se al termine dei tre anni i lavoratori sportivi sono confermati, vengono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi per la quale sono previsti per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto ugualmente
l’aliquota contributiva IVS del 15,84% di cui
ATTENZIONE Questa disciplina trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021, che modifica esclusivamente l'apprendistato per la qualifica professionale e per l'alta formazione e ricerca (articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.)
A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens.
In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità e i codici riportate in dettaglio nella circolare.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data del 10 novembre 2023 ( pubblicazione della circolare)
dovranno assolvere, entro il 16 febbraio 2023 alle denunce UniEmens.
Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.
ATTENZIONE : la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16 febbraio 2024 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).