L’8 novembre 2023 con Regolamento UE 2023/2468 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 9 novembre 2023 – la Commissione Europea ha adottato le modifiche allo IAS 12 che introducono un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite connesse all'applicazione delle disposizioni del Pillar Two dell’OCSE, e alle informazioni integrative.
Si ricorda che, la riforma fiscale OCSE “Global antibase erosion model rules” ha introdotto un modello c.d. a due pilastri, Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.
Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. La capogruppo sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa, top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15% (la top up tax è un’ imposta corrente versata nella giurisdizione della capogruppo - della stessa autrice si veda “IAS 12: restyling al Pillar two” ).
Le modifiche allo IAS 12 prevedono:
Coerentemente, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha già pubblicato gli emendamenti al principio contabile OIC 25 (della stessa autrice si veda “OIC 25: disposizioni modello Secondo Pilastro Ocse), che in linea con lo IASB contemplano:
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Le modifiche approvate prevedono l’aggiunta dei paragrafi rubricati:
- “ambito di applicazione”, paragrafo 4A;
- “informazioni integrative” paragrafi 88A, 88B, 88C, 88D (e 98M)
Titoli dei paragrafi aggiunti | Contenuti |
“Ambito di applicazione” | 4A . Il presente Principio si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro pubblicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale e le imposte sul reddito da essa determinate sono di seguito denominate «legislazione del secondo pilastro» e «imposte sul reddito del secondo pilastro». In deroga alle disposizioni del presente Principio, l’entità non deve rilevare né comunicare informazioni sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro. |
“Informazioni integrative” | 88A. L’entità deve indicare di aver applicato l’eccezione alla rilevazione e all’informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro (vedere paragrafo 4 A). 88B. L’entità deve indicare separatamente i suoi oneri (proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro. 88C. Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ha ancora acquisito efficacia, l’entità deve fornire informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili che aiutino gli utilizzatori del bilancio a comprendere l’esposizione dell’entità alle imposte sul reddito del secondo pilastro determinate da tale legislazione. 88D. Per conseguire l’obiettivo di informativa di cui al paragrafo 88C, l’entità deve fornire informazioni qualitative e quantitative sulla sua esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell’esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro possono essere fornite sotto forma di intervallo indicativo. Per le informazioni che non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l’entità deve invece pubblicare una dichiarazione a tale riguardo e informazioni sui progressi compiuti dall’entità nella valutazione della sua esposizione. |
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Il principio contabile internazionale IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito d’esercizio, comprendendo tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordo(i) a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.
Con riferimento ai potenziali effetti delle regole di attuazione del Pillar Two dell'OCSE, lo IASB ha provvisoriamente deciso di introdurre un'eccezione temporanea per le imprese che rientrano nel perimetro del Modello Pillar Two, all'obbligo di contabilizzare le imposte differite (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata). L’eccezione sarà applicabile fino a quando lo IASB non la rimuoverà o, in alternativa la renderà permanente.
Di conseguenza l’impresa che rientra nell’ambito di applicazione di cui al paragrafo 4A, deve indicare:
a) di aver applicato l'eccezione temporanea; e
b) l’ onere fiscale corrente relativo all'imposta integrativa del Pillar Two.
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Il paragrafo 88 nelle lettere dalla A) alla D) aggiunge l’informativa integrativa. L’impresa che rientra nell’ambito di applicazione del Pillar Two deve indicare, nei periodi precedenti e solo per il periodo corrente all'entrata in vigore delle regole del Modello, la seguente disclosure:
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Tra gli esempi di informazioni che l’entità potrebbe fornire per conseguire l’obiettivo e ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 88C–88D figurano:
i) l’indicazione della quota degli utili dell’entità che potrebbe essere soggetta alle imposte sul reddito del secondo pilastro e l’aliquota fiscale media effettiva applicabile a tali utili; oppure
ii) l’indicazione di come l’aliquota fiscale media effettiva dell’entità sarebbe cambiata se la legislazione del secondo pilastro avesse acquisito efficacia.
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