E' stato presentato alla Camera il testo del disegno di legge in materia di lavoro approvato dal Governo già lo scorso 1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023.
Il testo prevede ben 23 articoli che spaziano in numerosi ambiti della normativa sul lavoro e prevedono novità e modifiche tra cui si segnalano :
Per la lista completa degli articoli e il testo della bozza vedi anche DDL Lavoro conciliazione sindacale anche in forma telematica
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più sulle principali novità in attesa dell'approvazione definitiva
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Il disegno di legge prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASPI.
Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate volte a provocare il licenziamento da parte del datore di lavoro per avere diritto alla indennità di disoccupazione.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrebbe subire alcune modifiche importanti ad opera del DDL lavoro .
Ad esempio il medico competente, nella prescrizione di esami clinici ed indagini diagnostiche durante la visita preventiva, potrà tenere conto dei risultati degli esami e delle indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare la ripetizione, se compatibile con gli obiettivi della visita.
Un'altra modifica riguarda l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei sul luogo di lavoro. Questo sarà consentito solo se le lavorazioni non comportano emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l'uso di tali locali alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione necessaria. L'uso dei locali sarà consentito dopo trenta giorni dalla comunicazione, a meno che la sede territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni. Inoltre, l'articolo specifica che l'INL sarà sostituito dall'Azienda sanitaria locale (ASL) per quanto riguarda le comunicazioni relative alla sicurezza sul lavoro.
Infine si modifica la composizione della Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sarà composta da rappresentanti del Ministero del lavoro , del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome. Inoltre, per questioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, la Commissione sarà integrata con rappresentanti delle stesse. L'incarico è sempre privo di alcun compenso o rimborso spese.
Viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e si prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.
Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Durante il periodo di lavoro il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento integrativo.
Agli articoli 14 e 15 o il DDL si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.
Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:
Per quanto riguarda i debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, potrà essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
I casi dovranno essere saranno definiti con decreto interministeriale
Si interviene anche sul decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere :