Prima approvazione in Parlamento per il testo del disegno di legge in materia di lavoro approvato dal Governo già lo scorso 1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nello scorso mese di marzo.
Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro è stato approvato dalla Camera il 9 ottobre 2024 con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti,
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più su alcune novità con le modifiche apportate fino ad oggi.
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Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:
A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni
Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore volte a provocare il licenziamento da parte del datore di lavoro, per avere diritto alla indennità di disoccupazione.
Nel dettaglio, la disposizione che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .
La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Inoltre è previsto che il datore di lavoro debba comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.
In fine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59
CONCILIAZIONE TELEMATICA
Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020.
Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.
Si interviene anche sul decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :
L’ex art. 6 del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.
In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e si prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.
Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.
Durante il periodo di lavoro il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento integrativo.
ATTIVITA STAGIONALI
L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dal somministratore o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminata la previsione che escludeva l’applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.
Agli articoli 14 e 15 o il DDL si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.
Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:
Per quanto riguarda i debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, potrà essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
I casi dovranno essere saranno definiti con decreto interministeriale