Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo su Accertamento e Concordato preventivo.
Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di:
Con sottoleato dal viceministro Leo il decreto legislativo sull'accertamento è strutturato in "due parti, la prima riguarda l'attività di accertamento", che ha tre forme, l'atto di accertamento, l'atto di recupero e quello automatizzato.
Sull'atto di accertamento in senso tecnico "la novità è che l'amministrazione finanziaria non potrà emettere l'atto se non previo contraddittorio con il contribuente".
Vediamo una sintesi delle norme in vigore dal 2024.
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Con l’articolo 1 del Dlgs Accertamento e Contraddittorio preventivo si propone di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente, in particolare, nella parte in cui è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
E’ stata altresì proposta una specifica disposizione che consente ai contribuenti di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.
L’adesione del contribuente viene strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l’adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti.
Ulteriore finalità perseguita dall’articolo 1 consiste nella razionalizzazione e omogeneizzazione del procedimento accertativo, sia quello relativo alle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, con specifico riguardo all’individuazione dell’ufficio competente all’emissione dell’atto di accertamento del reddito di partecipazione, sia quello di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, tramite introduzione di un’unica disciplina relativa al procedimento accertativo indipendentemente dalla natura del credito.
L’obiettivo di semplificazione del procedimento viene perseguito anche tramite alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quali l’introduzione del nuovo articolo 60-ter, teso a incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
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Con l'Articolo 2 rubricato Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio si definisce l’«analisi del rischio», nonché i suoi elementi essenziali, in modo da fornire agli operatori del diritto un criterio univoco.
Inoltre, si inseriscono, sistematizzandole, nell’ordinamento tributario alcune delle recenti modifiche che hanno interessato la materia della protezione dei dati personali.
Si modificano alcune parti dei Testi Unici relativi all’accertamento delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, in modo da aggiornare, in relazioni alle attività di analisi del rischio, le definizioni in essi contenute che, oramai, sono divenute desuete.
Si rende applicabile anche alla Guardia di finanza quanto sino ad ora esposto in relazione alle attività di analisi del rischio svolte dall’Agenzia delle entrate, rafforzando, altresì, le forme di collaborazione in essere tra le due istituzioni.
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Con l’articolo 4, si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, per mezzo di novità al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Al fine di impedire l’utilizzo abusivo delle procedure che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’IVA quando si importano nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo beni provenienti da Paesi extra- UE, si stabilisce che i soggetti importatori non residenti nell’Unione o nel suo Spazio Economico i quali adempiono gli obblighi in materia di IVA per mezzo di un rappresentante fiscale possano effettuare operazioni intracomunitarie soltanto previo rilascio di idonea garanzia.
Il rappresentante fiscale, che dovrà essere in possesso di determinati requisiti, a sua volta avrà l’obbligo di verificare la completezza delle informazioni e della documentazione prodotti dal contribuente, nonché la loro corrispondenza con le notizie a sua conoscenza.
Se il rappresentante fiscale in questione è una persona giuridica, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante di tale persona giuridica.
I requisiti necessari per la rappresentanza fiscale saranno individuati da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. In caso di inadempienze da parte del rappresentante fiscale, sono previste sanzioni amministrative a suo carico, variabili fra tremila euro e cinquantamila euro.
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Si istituisce il concordato preventivo biennale e se ne individua destinatari e finalità.
In particolare la norma prevede che, all’esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, viene istituito il concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Sii chiarisce che il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua la metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
Limitatamente al primo anno di applicazione delle norme in esame, prevede che i programmi informatici predetti siano resi disponibili entro il mese di aprile.
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’Irap.
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