Se è innegabile che il criterio di scelta della tipologia di affidamento rientra nella discrezionalità amministrativa della stazione appaltante[1], è parimenti evidente che tale scelta determina conseguenze precise in capo alle strategie dell’operatore economico che intende partecipare alla gara di appalto.
Come è noto, le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta[2].
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Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione il criterio del minor prezzo quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.
In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sè in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione. L’elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l’unico criterio di aggiudicazione.
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Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso l’Amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara. Solo in questo caso, infatti, corrisponde all’interesse pubblico l’utilizzo del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel primo caso, la strategia dell’operatore economico è semplice: dovrà presentare un’offerta “bassa” ma, ovviamente, comunque sufficiente a garantire un minimo di ritorno economico. Non è importante né richiesto precisare nel dettaglio le modalità di esecuzione, visto che saranno quelle già schematicamente e sinteticamente indicate nel bando e nel disciplinare.
Nel secondo caso, invece, la strategia dell’operatore è nettamente più complessa.
In primo luogo, dovrà “pesare” il valore ed il punteggio sia dell’offerta economica sia di quella tecnica, cercando di ottimizzare le due voci.
Nella struttura delle gare di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il maggior punteggio ottenibile sarà legato alla valutazione del progetto tecnico, che “peserà”, in media, tra il 70% e l’80%; l’aspetto economico, conseguentemente, avrà un impatto sicuramente più modesto.
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Nella predisposizione del progetto, inoltre, sarà fondamentale cercare di “centrare” tutte le voci e sottovoci che assegnano punti all’offerta, indicati nella lex specialis di gara: dalla qualità ed esperienza del gruppo di lavoro, alla presenza di determinate metodologie di esecuzione, all’utilizzo di ben precisi dispositivi tecnici e così via.
Una prima strategia che può essere utilizzata per migliorare, nel tempo, la propria capacità di predisporre offerte tecniche che possono ben aspirare alla vittoria è quella di verificare i progetti dei competitors che in passato si sono aggiudicati precedenti appalti similari e studiarne gli aspetti peculiari ed i punti di forza che hanno consentito l’aggiudicazione.
Una seconda opzione è quella di evitare di ripetere errori di impostazione del progetto tecnico che, in precedenti occasioni e per gare similari (sia per l’oggetto sia per le richieste relative alla predisposizione del progetto), hanno ottenuto un punteggio scarso.
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[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 novembre 2009, n. 7259.
[2] Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 ottobre 2023, n. 8706.