L’attività di riordino attuata dal Codice del Terzo Settore ha consentito, tra l’altro, di ottenere per la prima volta una definizione formale di Raccolta Fondi, “RF” all’articolo 7, co. 1, “….complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
L’Ente del Terzo Settore, ETS, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, per finanziare le proprie attività d’interesse generale, sia impiegando risorse dell’ente, inclusi volontari e dipendenti, che risorse di terzi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. Coerentemente,
La raccolta fondi non è più solo un’attività occasionale per reperire risorse, ma è un vero e proprio strumento di comunicazione sociale che può concretizzarsi in una pluralità di forme, alcuni esempi:
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L’OIC 35 classifica le operazioni di raccolta fondi tra le transazioni non sinallagmatiche come le erogazioni liberali, i proventi da 5 per mille, i contributi, ecc., prevedendo un criterio di classificazione che muove dalle definizioni del glossario contenute nel Decreto Ministeriale, DM 2020[1], e sul quale si integra la regola di disclosure. Ciò consente al lettore del bilancio di avere sufficienti informazioni per comprendere i valori iscritti nel rendiconto gestionale e poter svolgere una comparazione con altri enti.
Di conseguenza, vale la regola generale per la quale la raccolta fondi da origine ad un’attività che ha come contropartita i proventi del rendiconto gestionale classificati sulla base della tipologia di attività svolta nell’area gestionale C) e nella voce più appropriata raccolta fondi (segue tab.1). In questo modo il rendiconto gestionale dà evidenza della capacità dell’ente di attrarre risorse dall’esterno.
[1] Cfr. DM 5 marzo 2020
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Il principio di trasparenza, verità e correttezza intende preservare l’interesse degli stakeholders (sostenitori, donatori, pubblico in generale). In particolare, l’ ETS, è tenuto a predisporre modalità e strumenti in grado di fornire ai donatori una corretta informazione sulla raccolta fondi messa in atto. Nel caso in cui l’attività sia effettuata per la realizzazione di specifici progetti sarà interesse dell’Ente indicare l’obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse raccolte e delle eventuali eccedenze, dando un’adeguata diffusione attraverso mezzi di comunicazione adeguati ed informazioni veritieri.
Lo schema di bilancio, DM 2020 imputa gli oneri e i proventi in una specifica area del rendiconto gestionale, area C), di seguito rappresentata:
Tab.1 Area C – “Oneri e Proventi Raccolta fondi”
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi |
1) Oneri per raccolte fondi abituali | 1) Proventi da raccolta fondi abituale |
2) Oneri per raccolte fondi occasionali | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali |
3) Altri oneri | 3) Altri oneri |
L’informativa nella relazione di missione deve specificare le entrate e le spese relative per ciascuna attività di raccolta, riportando ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione.
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Le Linee guida, D.M. 107 del 9 giugno 2022, contengono, oltre ai principi generali, un riepilogo dei relativi obblighi di rendicontazione sia per le raccolte fondi occasionali che abituali, fornendo indicazioni a seconda che l’ente utilizzi il bilancio nella forma ordinaria o in quella semplificata del rendiconto per cassa.
Inoltre si ricorda che, con riferimento alle raccolte fondi occasionali, in un’ottica di semplificazione, il Ministero Lavoro e Politiche Sciali, con la nota n. 17146/2022 ha ritenuto conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del Codice, il deposito del bilancio che comprenda al suo interno anche i rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché tutti gli elementi informativi richiesti dalle citate Linee guida siano presenti per ciascuna raccolta fondi occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS.
In particolare, le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate al bilancio e integrate nella relazione di missione (modello C), o allegate al rendiconto per cassa (modello D), compilando il “rendiconto finanziario di dettaglio” e la relazione illustrativa.
Modello “RF” - D.M. 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. il 22 luglio 2022
Denominazione ETS
C.F
Sede
RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione Eventuale denominazione dell’evento
Durata della raccolta fondi: dal al
La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE Descrizione dell’iniziativa L’ETS, dal al , ha posto in essere un’iniziativa denominata . Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € …. (riportare il totale entrate in danaro). Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € su c/c bancario per un totale di € Altro |
Coerentemente al dettato normativo dell’articolo 7, CTS, il Modello ha la finalità di favorire la trasparenza, l’ efficienza, l’ efficacia e la qualità degli enti non commerciali individuando:
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Sotto il profilo della trasparenza ed efficienza, il soggetto preposto alla revisione legale dell’Ente, deve verificare:
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