La produzione ed il conseguente consumo di energia pulita rappresenta uno degli obbiettivi di politica comunitaria congiunta dei Paesi dell’Unione. Al fine di facilitarne lo sviluppo le istituzioni hanno introdotto varie misure agevolative e previsto trattamenti di favore per incentivarne la diffusione.
Nel novero delle così dette “energie pulite” si colloca l’energia fotovoltaica, energia rinnovabile prodotta mediante tecnologie che sfruttano l’effetto fotoelettrico. Tale attività consente il realizzo di un duplice vantaggio per il soggetto che installa l’impianto fotovoltaico, generando un beneficio economico correlato alla componente destinata al mero autoconsumo quanto ad uno derivante dalla cessione dell’energia prodotta in eccedenza riversata al mercato.
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L’introito retratto dal consumo dell’energia autoprodotta non costituisce materia imponibile per la parte destinata all’autoconsumo. Sono invece tassabili, pur non costituendo reddito di impresa, le eccedenze di produzione che possono essere nella pratica gestite avvalendosi alternativamente della procedura di cessione diretta in rete dell’energia o dello “scambio sul posto”.
Qualora si opti per lo scambio sul posto la parte imponibile è costituita esclusivamente dalle eccedenze liquidate dal GSE escludendo quindi il contributo in conto scambio.
Come noto, con la circolare 46/2007 AE, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che “la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un’attività commerciale quando la stessa deriva da impianti di potenza fino a 20 kW posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale”.
Con la risoluzione n. 88/E/2010 l’Agenzia delle entrate ha attribuito natura alla “tariffa fissa omnicomprensiva” eccedente l’autoconsumo corrisposta ai produttori di energia elettrica, mediante fonti diverse dal fotovoltaico, reddito diverso, disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR. Tale qualificazione è stata successivamente estesa con la nota del 6 Dicembre 2012 n. 954-174106 in merito al trattamento fiscale delle tariffe riconosciute dal conto energia. I relativi ricavi andranno dichiarati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 ovvero nel quadro RL, rigo RL14, del modello Redditi PF. La risoluzione del 13/E del 20 gennaio 2009 ha chiarito che i privati dotati di impianto fotovoltaico superiori a 20 kW, che abbiano optato per lo scambio sul posto, devono fatturare al Gestore dei Servizi Elettrici il contributo. In questo caso la cessione di energia sarà considerata attività commerciale.
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La produzione e cessione di energia elettrica derivante da fonti fotovoltaiche fino 260.000 kWh annui da parte di una persona fisica esercente l’attività agricola è inquadrabile tra le attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 208 del 28 Dicembre 2015, come confermato dalla risposta ad interpello 33/2019 AE tale attività entro tali limiti è produttiva di reddito agrario e quindi in ivi confluisce non costituendo autonomo elemento di addizione alla base imponibile generale.
Al di fuori di tali limiti e fuori dalle ipotesi contemplate dalla circolare 32/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate la tariffa incentivante viene assoggettata a imposizione assumendo natura di contributo in conto esercizio. A tali componenti è applicata la ritenuta a titolo di acconto del 4% come disposto dall’articolo 28 del D.P.R. 633/72.