Dal 2 dicembre 2024 è diventato obbligatorio presentare le dichiarazioni doganali di esportazioni e di transito tramite le nuove procedure elettroniche previste a livello unionale. L’avvio di questa ultima fase di implementazione risulta essere la fase finale di una serie di proroghe. Già Il 21 agosto 2023 le Dogane avevano pubblicato la nuova road map con la quale venivano definiti i termini entro cui aderire alle fasi funzionali AES (FASE 1) e NCTS (FASE 5) per la gestione delle nuove dichiarazioni di esportazione e transito. In particolare,
L’8 ottobre scorso, le Dogane hanno pubblicato una nuova informativa, la n. 622909, con la quale hanno ribadito che le nuove modalità dichiarative dal 2 dicembre 2024, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 (Automated Export System – Phase 1) e NCTS – P5 (New Computerised Transit System – Phase 5), sono diventate le uniche ammissibili. Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’EUCDM e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionali in TARIC.
Lo scopo dei cambiamenti è completare per la digitalizzazione delle operazioni di esportazione e di transito secondo quanto previsto dal Codice doganale UE.
In questo senso, deve rilevarsi che il periodo transitorio a livello europeo terminerà:
Pertanto, successivamente alle date suddette, le nuove modalità diventeranno obbligatorie anche per la componente transnazionale, completando il processo di digitalizzazione delle operazioni doganali in tutta l'Unione Europea.
Di seguito una tabella riepilogativa delle date di scadenza.
Data | obbligo |
2 dicembre 2024 | obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE. |
21 gennaio 2025 | Termine nazionale per l'adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall'UE. |
11 febbraio 2025 | Termine finale per l'implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione. |
Talune funzionalità avranno un immediato utilizzo, mentre altre semplificazioni troveranno applicazione in fasi successive, come ad esempio lo sdoganamento centralizzato.
Come già è accaduto recentemente per l’import, verranno abolite anche per l’export le bollette doganali cartacee e, pertanto, i documenti verranno generati in formato digitale e potranno essere scaricati dal portale unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
È bene infine precisare che per l’export rimarrà essenziale la verifica della notifica di uscita e per il transito la chiusura del movimento, sempre facendo riferimento al numero di registrazione MRN, che rappresenta il codice unico di identificazione.
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Il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2 ad oggi ha fissato l’informatizzazione delle operazioni di esportazione sia in ambito nazionale che unionale.
Dal momento che il CDU (Codice Doganale Unionale – Regolamento (Ue) 952/2013), il RD (Regolamento Delegato – Regolamento (Ue) 2015/2446) e il RE (Regolamento esecutivo - Regolamento (Ue) 2015/2447) hanno modificato alcuni processi esistenti ed introdotto nuovi processi con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione, il progetto ECS fase 2 è stato sostituito dal progetto AES (Automated Export System) fase 1, in conformità ai nuovi istituti del codice.
Rispetto all’attuale fase funzionale ECS fase 2, la nuova fase funzionale AES fase 1, prevede per l’esportatore:
Le applicazioni reingegnerizzate, quindi, consentiranno:
Le applicazioni reingegnerizzate non consentiranno più:
Con il nuovo progetto AES Fase 1, dunque, verranno sostituiti anche gli attuali messaggi ET/ET1 inviati dagli operatori economici, a seconda del tipo di dichiarazione da inviare.
In particolare i nuovi messaggi da utilizzare saranno i seguenti:
Con riferimento alle dichiarazioni di transito unionale, rispetto all’attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova fase NCTS fase 5 prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento.
Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.
Di seguito, si riportano le principali caratteristiche delle applicazioni reingegnerizzate per il transito.
Operazioni disponibili |
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Modalità di invio della dichiarazione |
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Tipologie di dichiarazioni disponibili |
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Anche con riguardo al transito, con la nuova fase 5 NCTS, vengono modificati taluni tracciati come di seguito riportati: