Sul sito del Dipartimento per lo sport è stata pubblicata una Guida pratica alla principali novità apportate dalla Riforma dello sport alla disciplina del lavoro in particolare in ambito dilettantistico e più specificamente sugli adempimenti per la denuncia dei lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata.
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La riforma dello sport ( d.lgs 36 2021 e correttivi successivi 73 2022 e 120 2023) ha istituito il Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche al quale devono iscriversi tutti gli enti e organismi del settore e che dovrebbe essere il punto di riferimento per tutti gli adempimenti lavorativi .
Grazie alle semplificazioni introdotte per il settore sportivo, le comunicazioni riguardanti l'inizio della prestazione lavorativa al centro per l'impiego non devono essere fatte più preventivamente ma devono essere comunicate, attraverso il RAS, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro.
Per gli altri rapporti di lavoro subordinato restano ferme le modalità ordinarie con obbligo di inviare i modelli UNILAV ai centri per l'impiego (i modelli sono compilabili online sui siti regionali).
La guida precisa che la comunicazione di avvio, cessazione trasformazione proroga delle co.co.co sportive sul Registro nazionale delle attività sportive RAS va effettuata dal legale rappresentante dell’ente/datore di lavoro previa registrazione sulla piattaforma .https://registro.sportesalute.eu/ e
Le comunicazioni possono anche essere rettificate entro 5 giorni senza sanzioni.
Nel documento sono presenti schemi riassuntivi della procedura ma si specifica che l'impostazione grafica non è quella definitiva.
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Sebbene la guida indichi erroneamente che la denuncia di iscrizione/ variazione per assicurare ai fini Inail i co.co.co sportivi a decorrere dal 1 luglio 2023 vada fatta solo con le modalità ordinarie sul sito Inail, precisiamo che, col decreto "correttivo-bis", è stato chiarito che ai lavoratori sportivi si applica esclusivamente la tutela assicurativa legata al tesseramento (prevista dall'art.51 della L.289/2022); nessun adempimento deve essere quindi posto in essere per i co.co.co. sportivi.
Gli obblighi INAIL nel mondo sportivo permangono solo in merito ai contratti di lavoro dipendente e alle collaborazioni amministrativo- gestionali.
Per queste ultime due figure è richiesta la specificazione dell'attivita dell'ente e di quella svolta dai collaboratori
Va anche dichiarato l’ammontare dei compensi presunti nell'anno in corso e in quello successivo
Per gli enti privi di posizione INAIL le istruzioni per la registrazione sono pubblicate al link https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html.
Gli Enti sportivi dilettantistici che siano invece già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive Inail (per ogni sede) verseranno i premi assicurativi dovuti per l’anno in corso con l’autoliquidazione 2023/2024, da presentare entro il 29 febbraio 2024,
Come detto il d.lgs 36/2021 e ss.mm.ii., prevede che l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, possa essere adempiuto, alternativamente alle modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative in via telematica all'interno di una apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Si ricorda che nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Il libro unico del lavoro va compilato con modalità che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica entro 30 giorni :
Non è soggetto agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.
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Riguardo agli obblighi previdenziali la Guida ricorda che, come previsto dal d. lgs. 36/2021 art. 35, c.2
presso enti sportivi dilettantistici, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale di cui all’art. 2 comma 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n.335 e ss.mm.ii.
A tal fine detti lavoratori devono iscriversi alla Gestione separata INPS.