Speciale Pubblicato il 18/01/2024

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Dogane e origine delle merci: l'origine preferenziale

di Avv.to Gianmaria Giannusa

L’origine preferenziale delle merci: aspetti probatori e strumenti di pianificazione



Quando si parla di origine della merce nel commercio internazionale, bisogna fin da subito soffermarsi sulla netta distinzione tra il concetto di provenienza (della merce), e il concetto di origine  (della merce) doganalmente inteso che, a sua volta, si distingue tra origine preferenziale e origine non preferenziale.

Come vedremo di seguito, se per il concetto di provenienza in ambito commerciale si fa riferimento alla provenienza geografica della merce, per il concetto di origine preferenziale e non preferenziale bisogna fare riferimento a specifiche regole e norme.

In estrema sintesi, si può dire che la merce che risponde alle regole di origine preferenziale consente all’importatore di beneficiare di agevolazioni daziarie riconosciute e disciplinate, in modo reciproco, dagli Accordi commerciali che l’UE conclude con i Paesi terzi (si rimanda all'elenco di tutti gli Accordi ad oggi conclusi dall'Ue). Diversamente, l’origine non preferenziale consente di determinare il Paese di produzione del bene (c.d. Made in), informazione utile al fine di individuare eventuali misure all’esportazione ed importazione quali divieti, contingenti, dazi antidumping e compensativi o dati sull’origine da indicare in etichetta.

La determinazione dell’origine della merce, inoltre, richiede necessariamente la conoscenza degli aspetti formali da rispettare ai fini probatori.

Infine, in tema di origine della merce, è opportuno conoscere quali sono gli strumenti messi a disposizione dal legislatore europeo, come l’Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO), per poter pianificare al meglio specifici flussi commerciali.

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Dogane e origine preferenziale: requisiti e regole generali

Come anticipato, la determinazione dell’origine preferenziale della merce si basa sul rispetto di particolari regole/criteri, che consento di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino.

Le norme sull’origine preferenziale, stabilite dagli accordi di libero scambio, subordinano la concessione delle preferenze tariffarie solo se vengono rispettati specifici requisiti che possono variare da accordo ad accordo.

Premesso, dunque, che la complessità per gli operatori economici di governare correttamente le regole per l’applicazione dell’origine preferenziale delle merci, è possibile delineare alcuni principi comuni relativi alle modalità e alle condizioni per l’acquisizione dell’origine preferenziale, come di seguito riportati.

Tra le principali regole che possono essere adottate nei singoli accordi ai fini di determinare l’origine preferenziale della merce si evidenzia:

Ai fini della determinazione dell’origine preferenziale deve evidenziarsi che gli Accordi commerciali prevedono inoltre delle regole generali che impattano sull’acquisizione dell’origine preferenziale delle merci. Vediamo di seguito quali sono le principali.

[1] Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) destinate a favorire l’accesso dei Paesi in via di sviluppo nel mercato interno dell’Unione europea.

[2] Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

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Dogane: aspetti probatori dell’origine preferenziale

Sotto il profilo degli aspetti probatori dell’origine preferenziale delle merci deve rilevarsi che, per poter attestare lo status di merce originaria di un Paese beneficiario del trattamento preferenziale di fronte alle Autorità doganali del Paese importatore, è necessario fornire apposite prove di origine.

Di seguito vediamo quali sono i documenti o le forme per potere attestare che le merci oggetto di importazione soddisfano i requisiti imposti dalla normativa di riferimento rispetto al flusso di interesse.

Con riferimento al flusso di interesse bisogna conoscere (in considerazione di quanto può essere previsto nello specifico Accordo), qual è il documento o la modalità per provare che la merce che si sta importando rispetti le regole di origine previste nell’Accordo di riferimento.

È possibile attestare l’origine preferenziale della merce anche in modo diverso rispetto alla presentazione di certificati (come abbiamo visto sopra). In particolare, con riguardo a specifici Accordi stipulati dalla Ue (es. Accordo Ue – Korea del sud) è prevista in modo obbligatorio o in modo alternativo (nel caso del menzionato Accordo per esempio è obbligatorio) una modalità diversa di attestazione dell’origine preferenziale, ovvero: 

Con rifermento agli aspetti probatori dell’origine preferenziale della merce, occorre precisare che, in caso di controlli, l’operatore economico che ha dichiarato l’origine preferenziale della merce, dovrà:

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Dogane: informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)

Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine sono delle decisioni amministrative, di rilevanza comunitarie, sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.

L’IVO ha piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e vincola tutte le Autorità doganali dell’Unione a riconoscere al titolare dell’IVO l’origine indicata nel provvedimento per quella determinata merce.

L’IVO deve riferirsi ad un solo tipo di merce e ad un’operazione commerciale di import o export realmente prospettata. 

L’ IVO ha validità per tre anni con decorrenza dalla data della sua comunicazione, tuttavia può essere annullata o perdere validità. Questa ipotesi si verifica se durante il periodo di validità di una decisione vengono a mancare o si siano modificati i presupposti normativi che ne avevano legittimato il rilascio. Nel caso in cui una decisione IVO cessi di avere efficacia, l’operatore può chiedere una proroga ed ottenerne l’uso esteso che può durare al massimo sei mesi.

L’IVO è dunque un valido strumento di pianificazione doganale in quanto è in grado di assicurare la corretta origine della merce oggetto di un’operazione commerciale di import o export impattando in tal modo sui relativi dazi da applicare.

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TAG: Dogane e Commercio Internazionale