Pubblicato in GU n 278 del 28 novembre la Legge n 170 di conversione del Decreto "Proroghe" Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Tra le proroghe confermate vi è quella dell'anticipo dell'utilizzo in F24 dei crediti di imposta per l'energia.
Vediamo una sintesi delle misure convertite.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Viene confermata la proroga al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività.
Sulle critpo-attività ti consigliamo:
Il decreto proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.
Sulle assegnazioni agevolate ti consigliamo:
Viene confermato l'anticipo dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.
Per agevolare il calcolo abbiamo preparato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.
In merito al Ravvedimento speciale, con l'art. 3-bis rubricato Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale si prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.