Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, come previsto dall'accordo tra le parti sociali di ottobre 2022.
In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo , costituito nel 2015 presso INPS, di sostanziali modifiche riguardanti:
Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.
Vediamo le principali novità previste.
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La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento.
Il decreto prevede precisamente che:
"il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
Per gli assegno di integrazione salariale si prevedono le seguenti modifiche
La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:
ART. 11 Causali ordinarie | ART. 12 Durata garantita dal Fondo |
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; | fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane |
Situazioni temporanee di mercato | |
ART. 21 Causali straordinarie | ART. 22 Durata garantita dal Fondo |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile |
Crisi aziendale | 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente |
L'istituto specifica inoltre che:
Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite e' modificato come segue:
Modificata anche la composizione del comitato amministratore che sarà composto da quattordici esperti di cui
Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui .
per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.
Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Per l’anno 2023 l’importo è pari a 1.321,53 euro .
A seguito delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.