Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .
In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di sostanziali modifiche riguardanti:
Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.
Il 25 settembre sono state fornite con il messaggio 3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.
L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025.
Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande di AIS all'ultimo paragrafo.
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La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento.
Il decreto prevede precisamente che:
"il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
Per gli assegno di integrazione salariale si prevedono le seguenti modifiche
La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:
ART. 11 Causali ordinarie | ART. 12 Durata garantita dal Fondo |
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; | fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane |
Situazioni temporanee di mercato | |
ART. 21 Causali straordinarie | ART. 22 Durata garantita dal Fondo |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile |
Crisi aziendale | 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente |
L'istituto specifica inoltre che:
Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite e' modificato come segue:
Modificata anche la composizione del comitato amministratore che sarà composto da quattordici esperti di cui
Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Per l’anno 2024 l’importo è pari a 1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)
A seguito delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.
L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE.
Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.
La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.
Modalità di accesso
La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso
A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.