Il Titolo III della Legge Delega per la Riforma fiscale, reca all'articolo 19, i principi che deve seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. Prioritariamente l'obiettivo è potenziare l'istituto dell'autotutela preventiva per ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. Ecco i dettagli nell'articolo seguente.
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |
L'articolo continua dopo la pubblicità
L’art. 19 della legge delega 9.8.2023, n. 111, indica i principi e i criteri direttivi specifici in materia di processo tributario prevedendo, in primo luogo, il coordinamento con altri istituti con finalità deflattiva che trovano applicazione nella fase antecedente alla costituzione in giudizio con il fine di accelerazione dei tempi di conclusione della vertenza tributaria.
Però nulla è previsto in materia di reclamo-mediazione (art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546).
Tuttavia, è previsto l’obiettivo di coordinare la normativa del contenzioso con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. h), della legge delega cioè il potenziamento "dell’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose”.
La norma lascia intendere l’accelerazione del giudizio per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro procedendo alla revisione della procedura di reclamo-mediazione eliminando il termine di 90 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente durante i quali l’ufficio impositore esegue la valutazione dell’opposizione del contribuente. A corollario di ciò va tenuto presente che la lett. h) dell’art. 19 prevede interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione.
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |
Significativi sono i principi e i criteri direttivi di ordine processuale poiché sono previsti:
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |
Più in particolare il contribuente può proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario ma soltanto in presenza di mancata o invalida notificazione dei citati atti e con le forme previste dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. In materia di giurisdizione della controversia su di un atto esecutivo, la Corte di cassazione a sezioni unite (ordinanza 14.4.2020, n. 7822) aveva precisato che:
Tuttavia, va osservato che tale finalità è piuttosto difficile da perseguire essendo in contrasto con la riforma della riscossione laddove l’art. 18, comma 1, lett. e, n. 1), prevede “il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. h), del d.l. 31.5.2010, n. 78”.
In altri termini, se lo strumento della cartella di pagamento verrà superato, come la mancata o invalida notifica della medesima potrà essere opposta avanti al giudice tributario così come regolate dagli artt. 615 secondo comma e 617 c.p.c.?
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |
Tutti i documenti utili alla difesa devono essere prodotti nel ricorso introduttivo. È previsto “il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” (lett. d).
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |
La sentenza | Le misure cautelari | La deflazione del contenzioso tributario | L’accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria |
È prevista la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito. Resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. | Viene accelerato lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Significativa è la modifica in base alla quale è prevista l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
| Verranno previsti interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre, verrà favorita la definizione agevolata delle liti pendenti. | Per assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto di difesa le sentenze tributarie digitali presenti nella banca dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributarie, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, saranno accessibili a tutti i cittadini. |
Si consiglia l'ebook: Tutte le novità nella delega per la Riforma Fiscale Leggi anche: Guida alla cartella di pagamento 2023 |