L'articolo 20 della legge Delega per la Riforma fiscale prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.
In particolare, in una prima parte del citato articolo, si fa riferimento ai principi e criteri direttivi concernenti gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali; la seconda e la terza parte si occupano rispettivamente delle sanzioni penali e di quelle amministrative.
L'obiettivo generale è sia quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, prevedendo, per esempio, una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, sia prevedere un regime premiale, sul piano delle sanzioni, per le imprese che adottino un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
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L’art. 20 della l. 9.8.2023, n. 111, indica i principi e i criteri direttivi finalizzati alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti. Non sono dimenticati anche i tributi degli enti territoriali.
Per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali al comma 1 vengono indicati i seguenti lineamenti:
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I rapporti tra il processo penale e il processo tributario verranno rivisti con la previsione, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, che “nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiai accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi”.
La finalità comporta l’adeguamento dei profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.
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È prevista l’adozione volontaria di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all’art. 4 del d.lgs.5.8.2015, n. 128.
Inoltre, sarà ammessa la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo le quali possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l’entità delle sanzioni.
È prevista una più rigorosa normativa, anche sanzionatoria, tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti.
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Verrà attribuito specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di fare fronte al pagamento del tributo qualora ciò non dipenda da fatti imputabili al soggetto interessato dall’inadempimento.
Per le definizioni che sono raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria verrà attribuito specifico rilievo ai fini della valutazione penale del fatto.
Le sanzioni amministrative tributarie verranno riviste migliorando il criterio di proporzionalità, riducendo il carico riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.
La disciplina del ravvedimento operoso verrà rivista mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni.
Verrà introdotta la regola di inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, mediante la definizione delle ipotesi di recidiva.
La disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione verrà rivista, anche estendendola agli istituti deflattivi.
Regole specifiche hanno per oggetto le sanzioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e della normativa doganale (art. 20, commi 2 e 3).
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In applicazione dei principi indicati all’art. 10 della l. 27.7.2000, n. 212, verrà esclusa l’irrogazione delle sanzioni per il contribuente che presenta una dichiarazione integrativa per adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi del successivo art. 11, comma 6.
La norma è subordinata al fatto che la violazione deve dipendere da condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
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