L’art. 16 della l. 9.8.2023, n. 111, indica i criteri direttivi per la revisione degli adempimenti in materia tributaria, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali.
L’obiettivo è importante poiché, come regola generale (comma 1, lett. a) la finalità è di “razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte di contribuenti”.
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E’ prevista l’armonizzazione dei termini per gli adempimenti tributari, anche di natura dichiarativa, e di versamento, con lo scopo di modificare e di uniformare la scansione temporale nel corso dell’anno.
La lett. b) focalizza “particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto”, ma è da tenere presente che attualmente per i pagamenti degli avvisi bonari il termine è sospeso dal 1.8 al 4.9, mentre, invece, per i pagamenti in scadenza il 16.8 i termini sono differiti al giorno 20.8 relativamente all’IVA del mese di giugno e per il secondo trimestre, alle rate di pagamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dei contributi a percentuale dovuti all’INPS a saldo per l’anno precedente e in acconto per l’anno in corso e alla c.d. “quota fissa” dei contributi INPS nonché per le ritenute fiscali e trattenuti e dovuti dal sostituto d’imposta nel mese di luglio.
Non va dimenticato, inoltre, che il giorno 16.6 è dovuto il pagamento della prima rata dell’IMU e che il 30.6 scade quella del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e del contributo previdenziale a percentuale nonché del diritto annuale della CCIAA, ferma restando la possibilità di spostare il termine di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
A dicembre il giorno 16 scade il termine per il pagamento della seconda rata dell’IMU e il 27, due giorni dopo le festività natalizie, l’acconto dell’IVA.
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Gli inadempimenti di tipo formale o di minore gravità escludono la decadenza da benefici fiscali (comma 1, lett. c), ma la norma è priva di concretezza operativa. Più in particolare, restano da chiarire:
E’ prevista la sospensione (lett. o) e p):
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I tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti verranno progressivamente armonizzati, per cui saranno superate le diverse misure previste sia dal d.m. 21.5.2009 e da altre norme (lett. q).
La revisione dell’attuale sistema porterà ad identificare semplificazioni alla modulistica in materia di obblighi dichiarativi e di versamento prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo che non deve essere inferiore a 60 rispetto all’adempimento al quale si riferiscono (lett. e).
Suscitano interesse, dal punto di vista pratico, i criteri indicati alla lett. g) cioè:
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Il comma 1, lett. d) prevede il rafforzamento dei regimi premiali ora vigenti, compresa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, a favore di contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici che sono utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
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Il comma 1 prevede anche:
Il comma 2 precisa che i suddetti principi e criteri direttivi non si applicano in materia doganale, di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ambito per il quale sono indicate apposite indicazioni.
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